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D.L. 24/09/2002 n. 209

(GU n. 275 del 23-11-2002)

Testo del Decreto-Legge 24 settembre 2002, n. 209 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 22 settembre 2002), coordinato con la Legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265, recante: "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo".

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato č stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchč dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitā di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Disposizioni in materia di fiscalitā d'impresa

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212: ((a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societā non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di ri serve di utili e le perdite prodotte dalle societā partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fi scali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili; a-bis) per le partecipazioni in societā non residenti la deducibilitā fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, č determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;))

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi

c) ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso Decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione č pari al saggio degli interessi legali. ((1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilitā di applicare le disposizioni del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto Decreto legislativo n. 466 del 1997, č ridotto in misura corrispondente

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non puō essere interiore al 30 per cento ovvero, per le societā di cui all'articolo 5 del predetto Decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, le societā e gli enti che esercitano attivitā assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invaliditā permanente da qualsiasi causa derivante

124. Il versamento č effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'imposta da versare č pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento č effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalitā di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis. 2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, la variazione della riserva sinistri delle societā e degli enti che esercitano attivitā assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, č deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza č deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Č considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. ))

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto č calcolato, in base alle disposizioni della Legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a ((cinque milioni di euro,)) derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di pių atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformitā dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente Decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonchč leprocedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata č fiscalmente indeducibile. ((In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivitā prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuitā dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo č soppresso.))

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, č precluso ogni accertamento tributario ((ai sensi dell'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,)) relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti ((dal predetto articolo 6,)) con il versamento ((facoltativo)) di una somma pari al ((sei percento)) dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non č deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive ed č versata ((in due ra- ((5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,".)) Riferimenti normativi:

- La Legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

- Si riporta il testo degli articoli 61, comma 3, 66, comma 1-bis, 127-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" : "Art. 61 (Valutazione dei titoli) . 1.-2 (Omissis) .

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo č determinato

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societā o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite

 

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