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D.L. 24/06/2003 n. 147

Decreto-Legge 24 giugno 2003 n. 147

Testo coordinato

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003 n. 200, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».

Art. 1 - Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 185 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione) : «1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001 n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.».

Art. 1-bis - Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.».

Art. 2 - Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2004, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.»

Art. 3 - Riqualificazione urbana della città di Palermo

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001 n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003». Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001 n. 436 (Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n.

304), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1, comma 2, del decretolegge 28 agosto 2000. n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, nonchè previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.».

Art. 4 - Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Riferimenti normativi: Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001 n. 245, S.O.

Art. 5 - Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è prorogato di sei mesi. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 86. comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-legge finanziaria 2003): «2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981. n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute piu vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219, e ne cura l'esecuzione.».

Art. 5-bis - Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte

1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata è riportato nelle note all'art. 2.

Art. 5-ter - Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) : «1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.».

 

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