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D.L. 20/06/2002 n. 122Decreto Legge 20 giugno 2002 n.122 Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione. (aggiornata dalla legge 01/08/2005 n. 185) Il Presidente della Repubblica -Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; - Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitativeconnesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonchè di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 27 dicembre 2001 n. 450, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002 n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003. 2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del Decreto-Legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il Decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. D.L. 20/06/2002 n.122 – Proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropri. Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003. Art. 3. 1. Il termine di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003. Art. 4. 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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