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D.L. 20/06/2002 n. 121(GU n. 144 del 21-6-2002) Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. Il Presidente della Repubblica -Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; - Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; emana il seguente decreto-legge: Art.1. 1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Art. 2. 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare". Art. 3. 1. Al comma 5 dell'articolo 186 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)". Art. 4. 1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonchè sulle altre strade, individuate con apposito Decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Art. 5. 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. 2. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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