Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 14/11/2003 n. 314

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003 N. 314

(GU n. 6 del 9-1-2004)

Testo del Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la Legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, recante: «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato Decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, (( riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato)). Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, (( è individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri)).

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (( di cui al comma 1 )), opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale (( di cui al comma 1 )), ivi incluse le procedure espropriative, (( sono utilizzate )) le procedure speciali di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. (( 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione. 4-bis la validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) )). Riferimenti normativi:

- Il comma 3, dell'art. 4, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136 (supplemento ordinario) è il seguente: «3. Inoltre, si intende per

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente Decreto

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b)

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico

e) pratica: attività umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente Decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radiattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente Decreto

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono 1 kg-l quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni: 1 rem = 10-(elevato a 2) Sv 1 Sv = 100 rem (9/b)

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente Decreto: p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalle sorgente naturale di radiazioni

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione».

- L'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-città ed autonomie locali », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UN- CEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

-La Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299 (Supplemento ordinario).

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional