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D.L. 14/01/1994 n. 31

Decreto Legge 14 gennaio 1994 n. 31

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

-Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976 n.319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, è sostituito dal seguente: «La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio 1981». DL 14/01/1994 n. 31 – Modifiche disciplina scarichi fognature pubbliche.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976 n.319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981 n.689, è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a R

oma, addì 14 gennaio 1994

 

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