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D.L. 07/09/2001 n. 343

DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343

(G.U. n. 210 del 10-09-2001) Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

-Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

-Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

-Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;

- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

-Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Art. 1. Modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente Decreto legislativo";

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;

f) il capo IV del titolo V del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso;

g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico e mareografico".

Art. 2. Modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Art. 3. Modificazioni alla Legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia , ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," ;

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," ;

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa" ;

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa," .

Art. 4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonchè i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6. Abrogazioni

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 7. Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente Decreto restano ferme le attribuzioni di cui al Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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