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D.L. 06/05/2002 n. 83(GU N. 157 DEL 6-7-2002) Testo del Decreto-Legge 6 maggio 2002, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 2 luglio 2002, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Finalità ed ambito applicativo 1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere. 2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce. 3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1. Art. 2. Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L'UCIS, in particolare, provvede a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5 b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza. 4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della Guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonchè due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge 1 aprile 1981, n. 121. ((All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con Decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.)) 6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della Guardia di finanza. 7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 1 aprile 1981, n. 121. 8. Il Ministro dell'interno, con proprio Decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze. 9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Restano ferme le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze. ((10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale inpiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.)) Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 118 del codice di procedura penale: "Art. 118 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata. 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con Decreto motivato. 3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte da segreto d'ufficio". -Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 5 (Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il Dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 b) ufficio centrale ispettivo c) direzione centrale della polizia criminale d) direzione centrale per gli affari generali e) direzione centrale della polizia di prevenzione f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale g) direzione centrale del personale h) direzione centrale per gli istituti di istruzione i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale l) direzione centrale per i servizi di ragioneria; l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale me dico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al Dipartimento è proposto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole Forze di polizia g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con Decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre Forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, se condo contingenti determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Mini stro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono esse re conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con Decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono supera re l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi inte ressanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È co munque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ri corre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'inca rico, con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.". |
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