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D.L. 06/05/2002 n. 83-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, reca: "Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica". Art. 3. Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale 1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonchè da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali. 2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonchè in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre. Art. 4. Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale 1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto ed al questore della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata. Art. 5. Ufficio provinciale per la sicurezza personale 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonchè di raccordo informativo con l'U- CIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonchè, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza. Art. 5-bis. Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ((1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.)) ((2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della Legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.)) ((4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonchè l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.)) ((5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.)) ((6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.)) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della Legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza): "Art. 43 (Disposizioni generali). - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo Decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.". -Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico della Legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'art. 12 del codice della strada emanato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino a) essere maggiorenni b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione d) avere il godimento dei diritti civili e politici. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza. All'atto dell'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'art. 231 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse . L'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la Legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di Legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.". "Art. 73. - Il Capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge. Gli Agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della Legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli Agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della Legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di Legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.". Si riporta il testo dell'art. 32 del Regio Decreto 20 agosto 1909, n. 666 (Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza): "Art. 32. - Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sarà ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.". -Si riporta l'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada): "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona Circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona Circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della Direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona Circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. 2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segualazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1. |
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