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D.L. 04/06/2004 n. 144DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004 , N. 144 (GU n. 134 del 10-6-2004) Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione. Il Presidente della Repubblica -Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione; -Visto il Decreto-Legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; - Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato Decreto-Legge n. 109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Differimento termini ossigeno disciolto 1. La disciplina prevista dal Decreto-Legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006. 2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. 3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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