Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 03/04/1995 n. 101

Norme urgenti in materia di lavori pubblici

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di regolamentazione dei lavori pubblici e definizione delle regole per la trasparenza degli appalti e delle concessioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della difesa:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1, 2, 3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1 e 2, 20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, entrano in vigore con il primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che fanno espresso riferimento a norme regolamentari, entrano in vigore dal 1° gennaio 1996.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6. Ai procedimenti il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109, con esclusione di quelle la cui entrata in vigore sia stata differita dal presente articolo e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla scadenza dei termini indicati nei commi 2, 3 e 4, nelle materie disciplinate dagli articoli richiamati dai suddetti commi, si applicano le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

7. Alla legge 11 febbraio 1994 n. 109, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dai seguenti articoli.

Art. 2 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «anche di presidio e difesa ambientale.»

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «14» è inserita la seguente «17».

Art. 3 Delegificazione

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1995» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4»; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.»;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 6:

1) alla linea dopo la parola: «legge» sono inserite le seguenti: «oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato»;

2) sono soppresse le lettere a) ed i);

3) alla lettera g) la parola: «8» è sostituita dalla seguente: «6»;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987 n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 7-quater. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, è emanato, nel rispetto dei principi della presente legge e dell'esigenza che le attività siano poste in essere da personale specializzato, apposito regolamento per la disciplina delle attività di progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e restauro dei beni di interesse storico-artistico. Contestualmente al regolamento e sulla base delle indicazioni contenute nello stesso, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro o manutenzione di dipinti su tela, su tavola e muro, nonché di superfici decorate, di monumenti architettonici e di materiale di scavo.».

Art. 4 Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.».

Art. 5 Norme in materia di partecipazione alle gare

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale. 4-ter. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori può disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93\37\CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962 n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.».

Art. 6 Incentivi per la progettazione

1. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. A valore sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei preliminari di progetto, nonchè dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.».

Art. 7 Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F.»;

 

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