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D.I. 01/02/2006MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 1 febbraio 2006 Requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nel caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 e successive modifiche e integrazioni; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale - n. 79 del 4 aprile 2001 (di seguito «direttive FIT»), con il quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982 n. 46; - Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che ha istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma di anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale; -Visto l'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che stabilisce che con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il predetto fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio; - Visto l'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che dispone che il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, in relazione ai singoli interventi di cui al comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal CIPE ai sensi del comma 356, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui ai commi da 354 a 361, definendo, in particolare: le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato; -Visto l'art. 6, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 che, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento da parte del CIPE, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, indica quali progetti di investimento sono da considerare prioritari; - Visto il Piano nazionale della ricerca (di seguito «PNR») approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005; -Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, tra gli interventi agevolativi alle imprese cui è destinato il predetto fondo rotativo sono stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982 n. 46 ed è stata disposta, in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse assegnate ai predetti interventi fra le aree sottoutilizzate e le restanti aree; -Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonchè approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; Decreta: Art. 1 - Definizioni 1. Per i fini del presente decreto, ai sensi della convenzione-tipo citata in premessa, si intende per a) «soggetto agente» il soggetto che sottoscrive la convenzione con CDP S.p.a. per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento agevolato b) «soggetto convenzionato» il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla legge agevolativa c) «soggetto beneficiario» il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa d) «soggetto finanziatore» la banca che svolge la valutazione del merito di credito e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo e) «finanziamento agevolato» il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP S.p.a. al soggetto beneficiario e/o dalla CDP S.p.a. alla società di leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione f) «finanziamento bancario» il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore g) «finanziamento bancario integrativo» il finanziamento aggiuntivo al finanziamento bancario destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la copertura degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione presentata dal soggetto beneficiario, avente pari durata e garanzie del finanziamento bancario h) «finanziamento» l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo. Art. 2 - Oggetto 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove deliberati in relazione agli investimenti di cui alle direttive FIT citate nelle premesse, con particolare riferimento alle priorità individuate nel PNR approvato con la delibera del CIPE del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed agli interventi prioritari di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 sono concessi ai programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e alle connesse e comunque non preponderanti attività di ricerca industriale di cui all'art. 2 delle direttive FIT. Art. 4 - Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 i soggetti di cui all'art. 3 delle direttive FIT. Art. 5 - Tipologia e misura delle agevolazioni 1. Il finanziamento, non superiore al 90 per cento dei costi ammessi, è composto da un massimo del 90 per cento di finanziamento agevolato, cui deve essere associato almeno un 10 per cento di finanziamento bancario. 2. Il finanziamento agevolato ha una durata minima di 7 anni e massima di 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni. 3. Il tasso del finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo. 4. L'agevolazione complessiva derivante dal finanziamento agevolato è ricompresa nell'equivalente sovvenzione lordo (di seguito «ESL») ponderale del 25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT. Il finanziamento agevolato può essere integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento della predetta percentuale ESL e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi. 5. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrerà in ammortamento soltanto dopo l'avvenuto ammortamento del 50 per cento della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato. 6. La convenzione che, in attuazione del presente decreto, regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, rende esplicito che a) ai fini dell'art. 8, 4° capoverso, della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «originario rapporto» si intende il rapporto tra il finanziamento bancario e il residuo 50 per cento del finanziamento agevolato b) in caso di azioni di recupero, anche in via coattiva, del finanziamento, ai fini dell'art. 18, 2° e 3° capoverso, della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «percentuale originaria di partecipazione » si intende la percentuale di partecipazione al credito residuo per capitale ed interessi al momento della formale constatazione dell'insolvenza del debitore, che è comunque da intendersi sussistente nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione contrattuale. Art. 6 - Condizioni per l'accesso al finanziamento agevolato 1. Per le procedure a sportello, le agevolazioni di cui al presente decreto sono riservate a programmi con costi ammessi pari ad almeno 3 milioni di euro. 2. Per le procedure a bando, previste dall'art. 11 delle direttive FIT, le agevolazioni di cui al presente decreto saranno riservate a specifiche tipologie di programmi, sulla base delle indicazioni previste nei singoli bandi. 3. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si tiene conto in particolare delle priorità individuate nel PNR con la delibera del CIPE approvata nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche ed integrazioni e degli interventi prioritari di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. A tal fine possono essere preventivamente effettuate delle procedure finalizzate all'individuazione di tematiche e settori prioritari. Art. 7 - Modalità di gestione 1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande sono affidati ai soggetti convenzionati nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto previsto dall'art. 6 delle direttive FIT. 2. Il finanziamento è stipulato, erogato e gestito dal soggetto agente, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005. Art. 8 - Presentazione della domanda e istruttoria del merito di credito 1. Le procedure e le modalità per la presentazione delle domande sono quelle previste dall'art. 7 delle direttive FIT e dalle relative circolari attuative. La domanda, redatta secondo gli schemi definiti con apposita circolare del Ministero delle attività produttive, è presentata dal soggetto beneficiario ad uno dei soggetti convenzionati per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 2. Il soggetto convenzionato effettua l'istruttoria dei programmi secondo le disposizioni dell'art. 8 delle direttive FIT e contestualmente la valutazione del merito di credito per la concessione del finanziamento. La valutazione del merito di credito è effettuata nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sulle attività bancarie e degli standard internazionali. |
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