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D. 30/08/2005 n. 182AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 30 agosto 2005 n. 182 Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 176/05. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 agosto 2005, Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 30 agosto 2005 n. 182 Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 176/05. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 agosto 2005, Visti: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il documento per la consultazione 5 maggio 2005, recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 5 maggio 2005); -il documento per la consultazione 4 agosto 2005, recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 4 agosto 2005); - la deliberazione dell'Autoritą 4 agosto 2005, n. 176/05 (di seguito: deliberazione n. 176/05). - Considerato che: l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 176/05, dispone che le societą Enel Produzione Spa ed Endesa Italia Spa comunichino all'Autoritą i dati e le informazioni di cui al medesimo art. 4, comma 4.2, entro trenta giorni dalla trasmissione della citata deliberazione alle suddette societą; l'Autoritą ha trasmesso copia della deliberazione n. 176/05 alla societą Enel Produzione Spa tramite nota della Direzione energia elettrica dell'Autoritą inviata il 5 agosto 2005 (prot. Autoritą GB/M05/3323/segr del 5 agosto 2005); la societą Enel Produzione Spa ha richiesto tramite lettera prot. n. 279, inviata il 19 agosto 2005 all'Autoritą (prot. Autoritą 018412 del 25 agosto 2005), la proroga del termine di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 176/05 adducendo la complessitą delle informazioni da reperire e l'assenza nel periodo estivo di gran parte del personale assegnato alla raccolta di tali dati; nella stessa lettera di cui al precedente alinea, la societą Enel Produzione Spa si č tuttavia impegnata, qualora i dati e le informazioni richieste si rendessero disponibili prima del nuovo termine che l'Autoritą vorrą accordarle, ad inviarle tempestivamente all'Autoritą; - Ritenuto opportuno: concedere una proroga di giorni dieci per la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 176/2005; Delibera: 1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 176/05, nei termini di seguito indicati a) all'art. 4, comma 4.4, le parole «trenta (30)» sono sostituite con le parole «quaranta (40)». 2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle societą Enel Produzione Spa ed Endesa Italia Spa. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinchč entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 30 agosto 2005 Il presidente: Ortis
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