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D. 29/11/2002

(GU n. 290 del 11-12-2002)

Fissazione dei termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Il Ministro delle Attivitā Produttive

-Vista la Legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della Legge n. 59/1997);

- Visto l'art. 21 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali č concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;

- Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivitā produttive fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo Decreto;

-Visto il Decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2002, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2002 e disponibili per il predetto intervento ammontanti a complessivi 7,8 Meuro;

-Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle regioni e province autonome interessate, anche in considerazione dell'imminente apertura del 5o bando della Legge n. 215/1992 per le agevolazioni alle imprese, la relativa predisposizione e l'avvio dell'attivitā;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, č fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente Decreto.

2. Il termine finale per la presentazione dei programmi regionali č fissato al centoventesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1. Il presente Decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002 Il Ministro: Marzano

 

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