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D. 29/09/2004 n. 56

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 n. 56

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola. Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi- Bignami

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

-Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 20052006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; il comma 177, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

-Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

-Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include - nell'ambito dei «Sistemi urbani» - la voce «Monza metropolitana», per un costo complessivo di 376,497 Meuro, cui sono riconducibili gli interventi in oggetto;

- Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

- Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

-Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico- finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

-Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

- Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, nell'ambito del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel quadriennio di riferimento, tra i quali è incluso l'intervento «Monza metropolitana»;

- Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

- Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

-Vista la nota 22 giugno 2004, n. 389, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione articolata in specifiche relazioni istruttorie relative alla «linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami» e al «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», e in una proposta cumulativa concernente l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti preliminari delle opere - dell'importo globale di circa 670 Meuro - e l'assegnazione di finanziamenti per un importo complessivo di circa 229,669 Meuro, di cui parte da reperire su altri interventi del programma relativi alla regione Lombardia;

- Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso «l'aggiornamento a luglio 2004» della relazione precedentemente inviata;

-Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il richiamato Ministero ha trasmesso le schede di cui alla delibera n. 63/2003 ed i piani economico- finanziari delle opere in discorso, piani di cui è stata poi consegnata una stesura aggiornata in relazione agli esiti degli approfondimenti effettuati unitamente al Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

-Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

- Considerato che non risulta necessario operare una compensazione con altre opere della regione Lombardia, posto che il contributo complessivamente richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma non travalica l'importo che secondo la delibera n. 121/2001 grava sulle risorse destinate all'attuazione del programma stesso e che le previsioni di spesa nella delibera stessa riportate sono limitate al triennio 2002-2004, mentre il contributo di cui sopra viene imputato sulle disponibilità relative al 2006;

-Considerato che le opere di cui sopra sono comprese nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le infrastrutture afferenti il «sistema urbano e metropolitano»;

-Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

1. sotto l'aspetto tecnico-procedurale in linea generale

- che entrambi gli interventi formano oggetto di protocollo d'intesa sottoscritto il 9 marzo 1999 tra regione Lombardia, provincia di Milano, comuni di Cinisello Balsamo, Milano, Monza e Sesto S. Giovanni per il potenziamento e lo sviluppo del sistema integrato di trasporto sulla direttrice Milano- Monza, con specifico riferimento anche alla realizzazione di una nuova infrastruttura (metropolitana leggera) di collegamento tra Milano e l'hinterland nord lungo l'asse della linea 5;

-che le opere rientrano in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area nord di Milano, caratterizzata da un elevatissimo livello di urbanizzazione, e mirano in particolare a contribuire a fronteggiare la nuova domanda di mobilità generata e attratta dall'area stessa, limitando il ricorso al mezzo individuale;

- che più specificatamente il prolungamento della M1 è volto a garantire una valida alternativa alle forti correnti di traffico privato provenienti dalla Brianza e da importanti assi stradali, quali l'autostrada A4 e la s.s. 36, e nello stesso tempo è volto a servire aree per le quali è previsto un forte sviluppo nei comuni di Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza;

- che per entrambi gli interventi il comune di Milano ha depositato il progetto e lo studio di prefattibilità ambientale presso la regione Lombardia, rendendo noto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, l'intervento non è assoggettato a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ma a verifica ambientale, per la quale non è richiesta la pubblicazione sui quotidiani;

-per il «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», che l'intervento, caratterizzato dagli stessi standard progettuali della tratta realizzata della linea 1, consiste nel prolungamento di detta linea per una lunghezza di 1.879 m e comprende la realizzazione delle stazioni di Restellone e Monza Bettola, nonchè dell'asta di manovra di quest'ultima, della lunghezza di 395 m, e l'acquisto di nove treni;

-che l'intervento è previsto nel protocollo di accordo sottoscritto il 25 gennaio 2000 tra gli enti firmatari del citato protocollo d'intesa del 9 marzo 1999 per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione del collegamento Milano, Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza mediante il prolungamento della linea metropolitana 1 e che in particolare l'art. 5 di detto accordo sancisce l'impegno dei comuni sottoscrittori ad adeguare i contenuti dei propri strumenti urbanistici e di pianificazione alle indicazioni progettuali, garantendo inoltre l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;

 

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