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D. 29/09/2004 n. 52

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 n. 52

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni - Progetto definitivo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

- Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costibenefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

- Visto il comma 176 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

-Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

-Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 3, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, l«'Adeguamento opere di captazione, riefficientamento adduzioni ed opere connesse valli Noce e Sinni»;

- Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalità per l'attribuzione del CUP;

-Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

-Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), mico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

-Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

- Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

- Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

-Vista la nota 23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulle «Opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

- Vista la nota 29 settembre 2004, n. 100408, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che risponde alla nota 3 settembre 2004, n. 27841, del Servizio centrale Segreteria CIPE, circa le modalità applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;

-Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmtico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

- Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

-Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

- che l'intervento in esame consiste nella realizzazione delle «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni»;

-che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono, in sintesi, le seguenti: circa 44 Km di condotte in acciaio di vari diametri; sei serbatoi di accumulo per complessivi 8.000 mc; ripristino del serbatoio di Lauria; due impianti di sollevamento; due bottini; tre attraversamenti: due del Sinni ed uno del fosso Monaco; due fiancheggiamenti su ponti stradali; una galleria di m 200; reti idriche di sei paesi; il tutto al servizio di circa 50.000 abitanti residenti e 40.000 fluttuanti turistici.

- che ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, con determinazione dirigenziale n. 75F2003D797 del 17 luglio 2003, la regione Basilicata ha espresso parere, con prescrizioni, in merito alla non assoggettabilità dell'intervento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 47/98, alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- che con nota n. 26659/75C in data 21 novembre 2003 il Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della regione Basilicata, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, conformemente ai nulla osta n. 23535/2000, n. 24586/2000, n. 1143/2001 e n. 19199/2001, rilasciati per le opere di cui al progetto in argomento;

-che il responsabile unico del procedimento in data 28 gennaio 2004, con nota n. 15620, ha dichiarato concluso, con scadenza dei termini di legge senza osservazioni ed opposizioni, il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

- che gli enti interessati hanno rilasciato i previsti pareri, sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze;

- che il presidente della regione Basilicata, con nota n. 4015/8002 del 2 dicembre 2003, ha espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

-che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, conclusasi positivamente in data 24 novembre 2003; sotto l'aspetto attuativo:

-che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, con l'intesa generale quadro del 20 dicembre 2002 tra il Governo e la regione Basilicata è stato individuato nella stessa regione Basilicata;

-che, ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP n. G87H04000020001;

- che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e programma interferenze di cui in allegato; sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo complessivo dell'intervento delle opere da eseguire è di euro 26.000.000 di cui Euro 3.896.568 per IVA;

- che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia, per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni ed il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni» per un importo di euro 26.000.000. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate. E 'conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

 

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