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D. 29/09/2004 n. 46COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 29 settembre 2004 n.46 Primo programma delle opere strategiche: potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea- Bitetto (legge n. 443/2001). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attilbuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); -Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: . il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economicofinanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; . il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 20052006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; . il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; -Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; -Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include -nell'ambito del «Corridoio plurimodale adriatico» alla voce «Sistemi ferroviari» - l'«asse ferroviario Bologna- Bari-Lecce-Taranto», per la quale indica un costo complessivo di 742,149 Meuro, e, nell'allegato 2, riporta, tra le opere che interessano la regione Puglia, l'«asse ferroviario Bari-Taranto»; - Vista la delibera 29 settembre 2002, n. 85, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione settembre 2002 per l'anno 2003 e in via programmatica per gli anni successivi ed ha, tra l'altro, previsto un percorso di accelerazione nella realiz- zazione di 7 progetti nel Mezzogiorno, tra i quali è incluso il sottoprogetto «raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto»; -Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; - Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; -Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 103, con la quale questo Comitato ha approvato il PPI - edizione ottobre 2003 per l'anno 2004 e in via programmatica per gli anni successivi; piano che ricomprende il progetto «raddoppio Bari-Taranto» e, nell'ambito di detto progetto, il menzionato sottoprogetto «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto», per il quale è previsto un importo aggiuntivo da corrispondere all'appaltatore in caso di raggiungimento dell'obiettivo di una più celere attivazione degli impianti e che è stato quantificato in 24 Meuro, compresi, per il momento, nel costo a vita intera riportato di seguito; - Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiali n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico- finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; -Vista la delibera in data odierna n. 22, con la quale questo Comitato ha formulato il proprio definitivo parere favorevole in merito alla bozza di 2° addendum al Contratto di programma 2001-2005, con il quale viene allocato l'ulteriore apporto al capitale sociale di FS S.p.A. previsto dalla legge finanziaria 2003 e che destina un finanziamento di 153,463 Meuro al citato progetto «raddoppio Bari-Taranto»; - Vista la delibera in data odierna n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 supplemento ordinario), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; -Vista la nota 8 giugno 2004, n. 367, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sulla «linea ferroviaria S. Andrea-Bitetto», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni; - Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione in ordine alla predetta relazione istruttoria; -Vista la nota n. 543 in data odierna, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha modificato la richiesta di assegnazione a carico delle risorse della legge obiettivo; -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; - Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, tra le infrastrutture ferroviarie afferenti il «corridoio plurimodale adriatico»; -Considerato che il dossier riferito alla intera linea Bari-Taranto, allegato al PPI -edizione settembre 2002 e aggiornato nell'aprile 2004, reca per la tratta in questione un costo di 169,299 Meuro; - Considerato che l'opera è direttamente ed indirettamente connessa ad altri progetti ferroviari quali il completamento del raddoppio della linea Pescara- Bari, il completamento del raddoppio della linea Bari-Lecce, la sistemazione del nodo di Bari e, in particolare, si allaccia al raddoppio della tratta Bari centrale-Bari S. Andrea, in corso di realizzazione; - Considerato che, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro con nota 1° marzo 2004, n. 20661, l'ISTAT, alla stregua dei criteri di contabilità nazionale SEC 95, ha classificato RFI S.p.a. quale unità istituzionale pubblica «all'esterno delle amministrazioni pubbliche»; - Considerato che il piano economico-finanziario sintetico non evidenzia un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto i ricavi calcolati sulla base annuale totale non raggiungono il valore del 2% dell'investimento; -Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare: -sotto l'aspetto tecnico-procedurale: . che l'intervento si inquadra nel completamento del raddoppio della esistente linea ferroviaria Bari-Taranto; . che il progetto, che si riferisce alla tratta compresa tra la stazione di Bari S. Andrea e la stazione di Bitetto e si sviluppa per una estesa di 10 km, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di linea a doppio binario di 8 km circa in variante rispetto al tracciato esistente, by-passando l'abitato di Modugno e sviluppandosi per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda, mentre per i restanti 2 km fino alla stazione di Bitetto è prevista l'utilizzazione di un tratto di linea esistente; . che il progetto comprende la realizzazione di due nuove fermate - Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno - e un posto di comunicazione, nonchè numerose interferenze con la viabilità esistente, generalmente risolte con brevi tratti in galleria artificiale; . che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri organismi competenti; . che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -Commissione speciale VIA, in data 28 agosto 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell'opera; . che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 5 agosto 2003; . che la regione Puglia, con delibera della giunta regionale del 17 febbraio 2004, n. 124, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione ed ha confermato l'avviso positivo, già in precedenza espresso, sui profili di compatibilità ambientale; . che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni e organismi interessati; |
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