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D. 29/09/2003 n. 78

DELIBERAZIONE COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 29 SETTEMBRE 2003

(GU n. 16 del 21-1-2004- Suppl. Ordinario n.9)

Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.

(Deliberazione n. 78/2003).

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

-Vista la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della Legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la Legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 11 abroga il comma 2 dell'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della Legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni e che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della Legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Visto il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata Legge n. 443/2001;

-Visti, in particolare, l'art. 1 della citata Legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della Legge n. 166/2002, e l'art. 2 del Decreto legisiativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocita/alta capacita», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che - nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società - pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

- Vista la delibera 21 dicembre 2001, n 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della Legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa » alla voce «Sistemi ferroviari», l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova- Novara-Milano (Sempione)» per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 Meuro e, a fronte di una disponibilità di 785,014 Meuro, una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;

- Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2003) con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della Legge n. 289/2002 in ordine al meccanismo di finanziamento del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli;

-Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003) con la quale questo Comitato, in ordine al citato sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli, ha autorizzato RFI a contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, da estinguere non appena sarà disponibile da parte di Infrastrutture S.p.a. la provvista necessaria;

- Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del primo programma delle infrastrutture strategiche gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura l'Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), articolato nelle tratte Ventimiglia- Genova e Genova-Milano;

-Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 20042007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso, nell'ambito del citato Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), l'intervento «AV Milano-Genova»;

-Vista la nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 432, integrata dalla nota 26 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 434, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria con allegati e la relazione di sintesi sulla «Linea AV/AC Milano- Genova terzo valico dei Giovi», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni e di assegnare, a carico dei fondi dell'art. 13 della Legge n. 166/2002, l'importo di 319 Meuro per il finanziamento di attività ed interventi da avviare in via anticipata;

-Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che tra l'altro prospetta una diversa ipotesi di finanziamento delle suddette attività da avviare in via anticipata, nel limite di spesa indicato;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto

- delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea ad alta capacità tra la Liguria ed il Piemonte integrata alle linee storiche attraverso le connessioni, a sud, con il nodo di Genova e, a nord, con la linea Torino-Genova presso Novi Ligure e con la linea Alessandria-Piacenza in direzione Milano presso Tortona, per una lunghezza complessiva di 54 km circa, di cui 39 in galleria;

- che il suddetto intervento ha come obiettivo principale il miglioramento del sistema di collegamento Genova-Nord ed è funzionalmente connesso ad altri interventi sul suddetto sistema, in particolare al potenziamento del nodo ferroviario di Genova al quale è finalizzato altresì il progetto «potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri-Brignole», per il quale è sottoposta a questo Comitato nella seduta odierna la approvazione del progetto preliminare;

-che l'intervento mira in particolare a superare la saturazione delle linee esistenti inadeguate ad assorbire le quote aggiuntive di traffico merci, con conseguente perdita di quote di mercato da parte del porto di Genova, e ad ovviare altresì all'ormai prossima saturazione delle linee passeggeri;

-che l'opera, che si sviluppa integralmente in galleria nella tratta da Genova alla piana di Novi, è scomponibile in 3 tratte, caratterizzate da diversa tipologia, ed in un «binario tecnico» e presenta 6 «finestre», che, in fase di esercizio, fungeranno da vie di accesso alla linea ferroviaria ai fini di servizio, sicurezza ed emergenza;

- che la regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 2470 in data 30 maggio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 190/2002, una valutazione positiva del progetto formulando, tra l'altro sulla base del parere del Comitato tecnico per il territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale, dettagliate prescrizioni anche in materia di compatibilità ambientale, da attuare nella fase della progettazione definitiva;

- che anche la regione Piemonte, con delibera di Giunta n. 58-9963 dell'8 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare, con prescrizioni, richiedendo in particolare - ai fini della compatibilità ambientale - che vengano recepiti tutti gli approfondimenti e gli adeguamenti richiesti per le successive fasi progettuali, nonchè adottate le ulteriori misure di mitigazione ed allegando, quali parti integranti della delibera stessa: l'accordo tra la regione, la provincia di Alessandria, il comune di Novi Ligure per la realizzazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea storica Torino-Genova e Novi Ligure-Tortona nel comune di Novi Ligure;

- l'accordo analogo intercorso tra la regione, la provincia di Alessandria ed il comune di Serravalle Scrivia;

-l'accordo tra la regione ed il comune di Tortona per la definizione degli interventi correlati allo studio del nuovo tracciato del quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera nel territorio del Comune di Tortona;

-che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, richiamandosi tra l'altro ai pareri resi dalle Soprintendenze archeologiche della Liguria e del Piemonte ed a quelli delle Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio della Liguria e di Torino, si è espresso per l'ulteriore corso della procedura, formulando prescrizioni da attuare in sede di redazione del progetto definitivo;

-che l'intervento in questione dispone di studio di impatto ambientale (SIA), sul quale la Commissione speciale (VIA), istituita ai sensi dell'art. 19 del citato Decreto legislativo n. 190/2002, anche alla luce delle ricordate valutazioni della regione Liguria e della regione Piemonte ha espresso parere positivo, condizionandolo alla ottemperanza, nell'elaborazione del progetto definitivo, di prescrizioni e alla adozione di tutte le misure mitigative e compensative previste nel SIA medesimo e nelle successive integrazioni, non esplicitamente modificate nel parere stesso, e proponendo altresì l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale;

-che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conclude rilevando che il SIA ed il progetto preliminare risultano completi, organici ed adeguati alle procedure di cui al Decreto legislativo n. 190/2002 e propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto stesso, nonchè illustra le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;

- che sono stati interpellati anche gli Enti gestori delle interferenze in modo da avviare l'attività progettuale di loro competenza in vista della risoluzione delle interferenze stesse ai sensi e con le procedure di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 190/2002;

- sotto l'aspetto attuativo: che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio COCIV sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata il 16 novembre 1992 dalla TAV S.p.a. e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della Legge n. 166/2002 - proseguono senza soluzione di continuità;

-che in sede istruttoria è stata evidenziata, soprattutto dalle due regioni interessate, la necessità di un anticipo della realizzazione di interventi di viabilità e di cantierizzazione rispetto all'avvio dell'intera opera di valico, unitamente a studi ed indagini preliminari e all'escavazione di cunicoli esplorativi;

-avvio anticipato rispetto a quanto previsto dal programma lavori allegato al progetto preliminare che riduce l'impatto sul territorio che conseguirebbe ad un contemporaneo avvio dei suddetti interventi e dei lavori dell'opera principale e che consente, inoltre, di anticipare il completamento dell'opera di due anni rispetto alla prevista data del 2013;

- che le attività da avviare in via anticipata fanno a tutti gli effetti parte del progetto complessivo della nuova linea ad alta capacità e come tali sono incluse nell'oggetto della sopramenzionata convenzione COCIV/TAV;

 

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