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D. 29/07/2005 n. 91

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 29 luglio 2005 n. 91

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tratta Finale Ligure-Andora.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

-Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004 n. 330;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal l° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

-Vista la delibera 21 dicembre 2001 n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include - nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord-Europa, tra i sistemi ferroviari - l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova- Novara-Milano (Sempione)», per il quale indica un costo di 4.379,555 meuro e disponibilità pari a 785,014 Meuro;

-Vista la delibera 27 dicembre 2002 n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

-Vista la delibera 25 luglio 2003 n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

-Vista la delibera 29 settembre 2004 n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

-Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

-Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

- Vista la nota 5 novembre 2004 n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

-Vista la nota 30 giugno 2005 n. 310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della tratta ferroviaria Finale Ligure - Andora, proponendo l'approvazione del progetto preliminare;

- Vista la successiva nota 1° luglio 2005 n. 312, con la quale il citato Ministero ha trasmesso gli allegati alla predetta relazione istruttoria;

-Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 (omesso) della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

-Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2003 n. 78 e n. 79, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente - della «linea Milano

- Genova: terzo valico dei Giovi» e della «tratta Genova Voltri - Brignole », entrambi inclusi nella citata infrastruttura strategica «asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)», mentre con delibera 3 agosto 2005 n. 118, ha approvato l'adeguamento del costo della suddetta «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi»;

- Considerato che l'intervento «Raddoppio della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» è compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, nell'ambito del «Corridoio Tirrenico-Nord Europa» alla voce «Linea Genova- Ventimiglia: raddoppio delle tratte S. Lorenzo-Andora e Andora-Finale Ligure »;

-Considerato che l'intervento in questione è ricompreso, con il costo arrotondato di 1.540 Meuro, nella ricognizione delle infrastrutture in fase istruttoria di cui all'allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2009, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005 n. 79, riservandosi però di adottare le proprie definitive determinazioni sull'elenco degli interventi aggiuntivi in esso ricompresi anche in relazione all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

- Considerato che l'asset di riferimento del progetto in esame è rappresentato dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e che, in particolare, il progetto è incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fondamentale del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;

- Considerato che il progetto «Raddoppio della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» è altresì incluso - con il costo di1.540,3 meuro - nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004 che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004 n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che il progetto stesso è ricompreso tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che hanno trovato esplicitazione nel 4° addendum al citato Contratto di programma, attualmente in fase di formalizzazione;

-Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia si inserisce nel più vasto programma di sviluppo dell'offerta ferroviaria sulle relazioni tra il sudovest e il nord-est dell'Europa soprattutto, per quanto riguarda le merci, in vista della crescente domanda proveniente dai porti del bacino mediterraneo per i traffici diretti agli insediamenti industriali del nord e dell'est europeo; che il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia è classificato, nel citato PPI, tra gli obiettivi strategici di superamento dei colli di bottiglia sulle linee e sui nodi e che con la sua realizzazione si raggiunge: l'aumento della capacità di traffico; la riduzione dei tempi di percorrenza conseguente all'aumento di velocità commerciale della linea; che il progetto, unitamente al «raddoppio Andora - S. Lorenzo a mare», al quale è stata data priorità di realizzazione e per il quale sono state concluse le procedure di gara, contribuisce al completamento del raddoppio della suddetta linea; che l'opera consiste nella realizzazione di una nuova linea a doppio binario, compresa tra la stazione di Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea storica; che il tracciato presenta una lunghezza complessiva di circa 31+910 km, di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto, con pendenza massima del 7,37 per mille e velocità massima pari a 200 km/h; che sono previste, oltre alle citate stazioni di Finale Ligure, oggetto di restyling, e di Andora, una stazione ad Albenga, e fermate impresenziate a Pietra Ligure, Borghetto S. Spirito e Alassio, quest'ultima in galleria; che il tracciato dell'intervento è stato definito in attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 19 gennaio 1998 «per l'approvazione della prima fase del progetto definitivo delle opere di raddoppio del tratto di ferrovia Finale Ligure Marina - San Lorenzo al Mare della linea Genova- Ventimiglia» tra il Ministero dei trasporti, le Ferrovie dello Stato, la regione Liguria, le province di Imperia e di Savona ed i comuni interessati dal tracciato; che il progetto preliminare dell'opera, che costituisce un aggiornamento del progetto del quale era stata riconosciuta la compatibilità ambientale con decreto interministeriale DEC/VIA n. 2535 del 29 luglio 1996, è stato trasmesso in data 10 marzo 2003 da RFI S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, alla regione Liguria e alle amministrazioni interessate; che la regione Liguria, con delibera di giunta 6 giugno 2003 n. 619, ha espresso parere favorevole di massima, con prescrizioni, in merito alla localizzazione urbanistica dell'opera, sentiti i competenti uffici regionali, la provincia di Savona, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e i comuni interessati; che successivamente - soprattutto ad iniziativa dei comuni di Alassio e di Albenga, che avevano già segnalato criticità nei pareri allegati alla delibera regionale - sono stati effettuati approfondimenti progettuali a cura di RFI per la parte di tracciato che interessa detti comuni ed i comuni di Borghetto S.S. e Pietra Ligure; che tali approfondimenti hanno portato a ipotesi di modifiche in gran parte di carattere altimetrico ritenute condivisibili dagli enti interessati e che hanno formato oggetto di un supplemento di istruttoria da parte della regione, che con delibera 15 febbraio 2005 n. 217, ha integrato le valutazioni espresse con la delibera n. 619/2003; che tra le modifiche progettuali ipotizzate da RFI e ritenute condivisibili dalla regione è incluso l'abbassamento della quota del piano del ferro a -

 

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