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D. 29/07/2005 n. 89/05COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 29 luglio 2005 n. 89/2005 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) metrotranvia per la città di Bologna. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 26 febbraio 1992 n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995 n. 204; 4 dicembre 1996 n. 611; 27 febbraio 1998 n. 30; 18 giugno 1998 n. 194; 23 dicembre 1998 n. 448; 7 dicembre 1999 n. 472; 23 dicembre 1999 n. 488; 23 dicembre 2000 n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; -Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato -da ultimo -dal decreto legislativo 27 dicembre 2004 n. 330; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); - Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003 n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, nonchè definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio; -Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e visti in particolare: • i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; • il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 20052006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; • il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004 n. 191 - che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; - Vista la delibera 21 dicembre 2001 n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito dei sistemi urbani, l'intervento «Bologna metropolitana» con un costo di 877,977 Meuro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane» include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana di Bologna»; -Vista la delibera 27 dicembre 2002 n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comi- tato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; -Vista la delibera 25 luglio 2003 n. 63 (Gazzetta Uffciale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; -Vista la delibera 29 settembre 2004 n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza 25 settembre 2003 n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che inserisce l'intervento «Bologna metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato; -Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; - Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; -Vista la nota 30 giugno 2005 n. 310 - integrata con le note 1° luglio 2005 n. 312, 4 luglio 2005 n. 313, e 22 luglio 2005 n. 348 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», che prevede la variante di tracciato in sede segregata fino alla fermata Ospedale Maggiore, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare, e formulando la richiesta di finanziamento solo per il 1° lotto (Fiera Michelino - Stazione FS); -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; - Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia- Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione «Bologna metropolitana»; - Considerato che l'intervento è riportato, con un costo di 595 Meuro, nella ricognizione dei progetti in istruttoria di cui all'allegato al DPEF 2006-2009, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005 n. 79, riservandosi però di adottare le proprie definitive determinazioni in relazione - tra l'altro - all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta; - Considerato che con delibera 3 maggio 2001 n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 182/2001), questo Comitato aveva approvato, tra gli altri, l'intervento del comune di Bologna, denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino», del costo di 399.705.000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, era stato assegnato - a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 - un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituiva il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - Considerato che con delibera 14 febbraio 2002 n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2002 - errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 116/2002), questo Comitato aveva preso atto che taluni soggetti titolari di interventi destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti avevano provveduto ad adeguare i propri progetti attenendosi alle direttive di cui alla delibera sopra indicata, mentre il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento anche in termini di costo, aveva ritenuto di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti necessari, aveva quindi deciso di attuare l'intervento secondo un'ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro ed alla quale è assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo; -Considerato che con delibera 29 novembre 2002 n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2003), questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi, indivi- duando in particolare per il suddetto intervento di Bologna, a fronte del citato costo di 171.560.000 euro, un contributo - in termini di volume d'investimenti - di 90.609.264,20 euro, che alla data della delibera stessa corrispondeva ad un limite d'impegno di 8.745.008,66 euro, imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000; -Considerato che con delibera 1° agosto 2003 n. 67, questo Comitato aveva approvato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare della linea 1 della «Metro leggero automatico di Bologna» (della quale il suddetto intervento finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 costituiva un lotto funzionale) per un costo complessivo di 431,829 Meuro, e aveva assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, confermando il contributo di 90,609 Meuro di cui sopra; -Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001; - Considerato che con delibera 18 marzo 2005 n. 22, questo Comitato ha, tra l'altro, preso atto che con nota 17 novembre 2004 n. 1521(TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva rappresentato una richiesta di rimodulazione del lotto finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e 388/2000, ma ha rinviato ad altra seduta le relative valutazioni, rilevando che il nuovo progetto preliminare elaborato dal comune di Bologna per l'intera linea 1 e da presentare nuovamente per il parziale finanziamento a carico della legge n. 443/2001 prevedeva, oltre alla tratta approvata con delibera n. 2/2002, un'estensione verso ovest e non più verso sud, con realizzazione di un servizio di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, e concludendo che le modifiche apportate alla tratta suddetta costituivano non tanto una rimodulazione quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia, sia in termini di frequenza e capacità di trasporto; 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