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D. 29/03/2006 n. 102

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione del 29/03/2006 n. 102

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

-Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma predisposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso

articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001 n. 121;

-Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità delle attività di istruttoria e di monitoraggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

-Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e visti in particolare: il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti ag giuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 151 che ha incluso - tra le finalità cui deve essere improntato il Programma di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001 - anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali; il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 20052006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; il comma 177 - come sostituito e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005 n. 39 - che reca, tra l'altro, precisazioni in ordine ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

- Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

-Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266, che all'art. 1, comma 85, integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

-Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006 n. 51, che, all'art. 39, configura le quote dei limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, quali economie di bilancio da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti; proroga l'utilizzo degli stanziamenti recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per gli anni 2003 e 2004;

- Visto il decreto 20 marzo 2003 n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalità di erogazione dei finanziamenti;

-Visto il decreto 1° dicembre 2005 n. 1962, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la quota di limite di impegno di 35,150 milioni di euro, già destinata ad attività di progettazione con il citato decreto n. 5279/2003, viene finalizzata all'esecuzione di lavori;

-Vista la delibera 27 dicembre 2002 n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

-Vista la delibera 25 luglio 2003 n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

-Vista la delibera 27 maggio 2004 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico- finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

-Vista la delibera 29 settembre 2004 n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

-Vista la delibera 20 dicembre 2004 n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 219/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il programma dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali» e i progetti, preliminari o definitivi, di alcuni interventi, rinviando l'individuazione delle modalità di copertura ad una fase successiva, allorchè risultassero completate le procedure degli interventi dei quali non era ancora stata approvata la progettazione;

-Vista la delibera adottata in data odierna n. 75, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

-Vista la nota 24 marzo 2006 n. 228, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sui progetti delle «Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali», proponendo il finanziamento del programma;

-Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, disciplina la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuando, quali organi decentrati del Ministero, i Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) e prevedendo l'istituzione, presso ciascun settore infrastrutture del SIIT, di un Comitato tecnico amministrativo cui è attribuita, tra l'altro, la competenza a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del settore stesso, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonchè sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque relativi ad opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

-Considerato, in particolare, che l'art. 10, comma 2, lettera d), del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004 attribuisce al settore infrastrutture le funzioni di competenza del SIIT in merito ai compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

-Considerato che, a corredo della relazione istruttoria sottoposta a questo Comitato nella seduta del 20 dicembre 2004, era stato presentato un piano economico-finanziario per ciascuno degli interventi inclusi nel programma che stante la destinazione non presentano un «potenziale ritorno economico » ritraibile dalla gestione;

- Considerato che, come richiesto al punto 4 della citata delibera n. 109/2004, sono stati conseguiti i CUP relativi ai singoli interventi che compongono il programma in argomento;

- Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tra l'altro propone anche l'approvazione dei progetti inclusi nel citato programma e non oggetto di precedente approvazione;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

• che - come precisato nella citata delibera n. 109/2004 - l'elevazione, al rango di infrastrutture strategiche, delle opere concernenti l'adeguamento funzionale ed operativo degli immobili destinati a sede dei massimi organi isti- tuzionali, che è stata disposta dal citato art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 e che rappresenta un concetto assolutamente innovativo nel panorama della pianificazione pubblica degli interventi concernenti l'edilizia demaniale, è motivata dall'accresciuto ruolo politico dell'Italia sul piano internazionale e dalle relative conseguenze in tema di sicurezza interna;

• che, come del pari evidenziato nella precedente occasione, è stato predisposto un programma di interventi finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato, ragguagliando gli stessi agli standard di un moderno Paese industrializzato, e che il programma è stato integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

• che il programma complessivo è articolato in 21 interventi, di cui viene precisato lo stato conseguente alle richiamate determinazioni di questo Comitato nel seguente prospetto, nel quale sono riportate anche le disponibilità individuate dal Ministero delle infrastrutture: Oggetto lavori Importo complessivo progetto Fondi disponibili altre Amm.ni Importo residuo da finanziare

1) Interventi già appaltati al dicembre 2004: Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro 20.134.706,00 4.400.000,00 15.734.706,00 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto 9.628.864,60 1.119.662,60 8.509.202,00 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Min. Comun. 22.375.524,99 7.518.940,26 14.856.584,73 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto 12.171.294,00 1.585.590,22 10.585.703,78 Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo 27.769.524,00 2.750.168,00 25.019.356,00 Ministero dell’Interno 35.080.680,51 11.390.627,67 23.690.052,84 P.S. Fiumicino Polaria 6.822.395,64 3.322.395,64 3.500.000,00 Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi 17.718.868,17 3.505.770,66 14.213.097,51 Ministero Politiche Agricole 24.035.723,92 6.035.723,92 18.000.000,00

 

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