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D. 28/11/2006 n. 260

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 28/11/2006 n. 260

Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14/09/2005 n. 188/05, in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28/11/2006;

-Visti: la legge 14/11/1995 n. 481; il decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28/07/2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 06/02/2006 (di seguito: decreto ministeriale 28/07/2005); il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 06/02/2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30/01/2004 n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorità 14/09/2005 n. 188/05, recante la definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 28/07/2005, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24/02/2006 n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05); la deliberazione dell'Autorità 10/02/2006 n. 28/06, recante le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: deliberazione n. 28/06); le norme pertinenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), i cui riferimenti applicabili sono riportati nella guida CEI 82-25 e sue successive varianti;

-Considerato che:

• l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28/07/2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera

b), del Testo integrato;

• l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28/07/2005 prevede che l'Autorità individui il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

• con la deliberazione n. 188/05, l'Autorità ha attuato le precitate disposizioni del decreto ministeriale 28/07/2005, introducendo al contempo disposizioni inerenti la misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante»;

• in particolare, per quanto attiene l'attività di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla «tariffa incentivante», l'art. 3-bis, comma 3-bis.5, della deliberazione n. 188/05, stabilisce che, qualora il gestore di rete o Gestore contraente sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonchè della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o Gestore contraente;

• e che ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta

a) il gestore di rete o Gestore contraente definisca le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari

b) in caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o Gestore contraente;

• sono pervenute all'Autorità richieste di precisazioni relative al posizionamento e al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, in particolare in merito alle «scelte razionali volte a ottimizzare l'entità degli interventi»;

• è stato possibile constatare, anche attraverso le segnalazioni pervenute da operatori direttamente coinvolti nella progettazione e nella costruzione di impianti fotovoltaici, che l'installazione, il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ammessi alla «tariffa incentivante» di cui al de- creto ministeriale 28/07/2005 presentano elementi di forte discrezionalità esercitata dal gestore responsabile delle suddette attività e pertanto si rende necessario introdurre ulteriori chiarimenti;

-Ritenuto opportuno:

• fornire agli operatori ulteriori precisazioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivazione di cui ai decreti ministeriali 28/07/2005 e 06/02/2006;

• che, in particolare: il posizionamento delle apparecchiature di misura garantisca un'adeguata accessibilità al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, minimizzi l'aggravio tecnicoeconomico per il soggetto responsabile;

• il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici debba soddisfare alcuni requisiti minimi;

• siano resi obbligatori alcuni interventi, finalizzati a ridurre il rischio di frodi, tra cui la collocazione di dispositivi anti-frode in corrispondenza dei terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) e dei morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;

• integrare la deliberazione n. 188/2005 aggiungendo alla medesima un allegato B recante «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05»;

Delibera:

1. Di integrare la deliberazione n. 188/05, aggiungendo alla medesima come allegato B, il documento «Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05», riportato in allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di modificare l'art. 3-bis, comma 3-bis.5, della deliberazione n. 188/05, aggiungendo, dopo le parole «il gestore di rete o Gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature,», le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento e».

3. Di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato B alla deliberazione n. 188/05 si applichino a tutti gli impianti fotovoltaici per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni

a) il gestore di rete o il Gestore contraente è responsabile, ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta

b) il soggetto responsabile di cui alla precedente lettera a), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non abbia già provveduto ad installare le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 28 novembre 2006 Il presidente: Ortis Allegato B Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06.

2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05.

3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnicoeconomico per il soggetto responsabile.

4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (telelettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta.

5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa.

6. Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti

a) essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più inverter)

b) essere all'interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile; nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprietà, il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l'espletamento delle attività di sua competenza

c) essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari

d) essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate le apparecchiature di misura dovrà avere un'altezza del soffitto pari ad almeno 2 metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro

e) essere sufficientemente areato

f) essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale

g) non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze danno se o pericolose

h) non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.

7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presen za di più inverter, la relativa morsettiera di parallelo, così come le termi nazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad esempio, ca lotte o contenitori). Non è in ogni caso necessaria la blindatura dei suddetti terminali di uscita. L'apertura dei dispositivi anti-frode (ad esempio per sostituzione di un inverter guasto) può essere effettuata anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile comunica al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05.

 

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