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D. 28/10/2005 n. 226

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 28 ottobre 2005 n. 226

Disposizioni in materia di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica in assetto di unificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 ottobre 2005;

Visti:

• la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

• la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 18 aprile 2005, n. 62;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

• il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 25 giugno 1999);

• il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione alla società Gestore rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 17 luglio 2000);

• il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 di approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);

• il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 recante concessione al Gestore della rete delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato (di seguito: decreto 20 aprile 2005), vigenti dalla data di avvenuta unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);

• gli allegati alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 aprile 2000, n. 75/00 (di seguito: deliberazione n. 75/00);

• l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

• l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);

• l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

• la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;

• la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);

• la lettera congiunta del Gestore della rete e della società Terna S.p.a. in data 26 ottobre 2005, prot. n. AD/P2005000192 (prot. Autorità n. 25303 del 27 ottobre 2005) in cui si comunica che in data 1° novembre 2005 si verificherà l'effetto traslativo del ramo di azienda corrispondente alle attività di trasmissione e di dispacciamento del Gestore della rete verso la società Terna S.p.a. (di seguito: lettera 26 ottobre 2005);

Considerato che:

• ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, al Gestore della rete sono state attribuite

a) le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo che costituiscono l'oggetto della concessione di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica di cui al decreto 17 luglio 2000

b) alcune funzioni amministrative connesse all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, nonchè dei mecca- nismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;

• l'Autorità è competente, ai sensi della legge n. 481/1995 ed in forza delle disposizioni poste dal decreto legislativo n. 79/1999, in materia di

a) regolazione dei servizi di pubblica utilità, tra cui si annoverano i pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale richiamati alla lettera a) del precedente alinea nonchè

b) definizione, anche a seguito di decreti ministeriali, di alcuni aspetti della disciplina connessa alle funzioni amministrative intestate al Gestore della rete di cui alla lettera b) del precedente alinea;

• ai sensi della deliberazione n. 75/00, come confermata dal decreto 22 dicembre 2000, e della deliberazione n. 168/03, i pubblici servizi richiamati al precedente alinea sono definiti come segue, rispettivamente

a) per «trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale» si intende l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla RTN. Dell'attività di trasmissione fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:

1) gestione unificata della RTN e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima, ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attività di trasmissione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto 25 giugno 1999;

2) decisione su base annuale degli interventi di manutenzione sulla medesima rete;

3) programmazione e individuazione degli interventi di sviluppo della medesima rete, nonchè le seguenti funzioni attualmente svolte dalle società, di cui ai successivi alinea, tra cui figura la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), e appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna delle quali opera su una porzione di RTN nella propria disponibilità in forza di un rapporto convenzionale con il Gestore della rete;

4) esercizio, inteso come utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori della rete di trasmissione nazionale secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della rete. Dell'esercizio fanno parte: i. la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome; ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia; iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti; iv. il controllo dello stato degli impianti; v. le ispezioni sugli impianti;

5) manutenzione ordinaria, intesa come attività che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'attività;

6) manutenzione straordinaria, intesa come attività che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;

7) sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza. Lo sviluppo infrastrutturale può essere determinato da: i. decisioni assunte dal Gestore della rete in attuazione della funzione di cui al soprarichiamato punto 3; ii. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria; iii. esigenze di razionalizzazione della configurazione degli impianti al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio; iv. modifica della configurazione degli impianti, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente

b) per «dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale» si intende l'attività diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale: i. degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi; ii. delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali; iii. della rete rilevante intesa come l'insieme della RTN, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla RTN in almeno un punto di interconnessione; iv. dei circuiti di interconnessione con le reti estere, e finalizzata ad assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, l'affidabi- lità del servizio elettrico, l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, nonchè il buon esito dell'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica. Dell'attività di dispacciamento fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:

1) approvvigionamento di risorse del sistema elettrico nazionale ai fini della: i. gestione delle congestioni della rete rilevante; ii. predisposizione di adeguata capacità di riserva; iii. garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale; iv. gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;

2) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale nei diversi cicli esecutivi;

3) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali; nell'assetto odierno

a) nell'ambito dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della relativa rete, il Gestore della rete instaura rapporti contrattuali che disciplinano le funzioni di esercizio, manutenzione e realizzazione di potenziamenti delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale; e che detti rapporti si inquadrano in una convenzione conforme alla convenzione- tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, nel testo predisposto dall'Autorità con deliberazione n. 75/00 ed approvato dal Ministro delle attività produttive con il decreto 22 dicembre 2000; e che detta convenzione viene stipulata tra il medesimo Gestore e le società appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, vale a dire le società proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale tra cui si annovera Terna

b) a decorrere dal 1° aprile 2004, vale a dire dalla data di entrata in vigore del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 168/03, l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è svolta dal Gestore della rete che, per alcuni aspetti correlati con il funzionamento del mercato del giorno prima e del mercato del servizio di dispacciamento, si avvale della società Gestore del mercato elettrico S.p.a. a mezzo di un rapporto disciplinato da una convenzione tra i medesimi Gestori ed espressamente previsto dalla deliberazione n. 168/03;

Considerato che:

• partendo dal presupposto che l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN, prevista dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 290/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo

 

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