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D. 27/09/2000

Autorità per l'energia elettrica e il gas Deliberazione 27 settembre 2000 Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ad integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00. (Deliberazione n. 174/00) .

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 27 settembre 2000,

Premesso che: con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

-serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); in vista dell'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001, l'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/00 dispone che il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete) promuova la stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti: a determinare e ad assegnare, congiuntamente al gestore della rete, la capacità di interconnessione disponibile, secondo le modalità e condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti; ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacità di interconnessione; a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari comunicati dagli assegnatari ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della medesima deliberazione; l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 140/00 prevede che il gestore della rete trasmetta all'Autorità copia degli accordi stipulati con i gestori confinanti; il gestore della rete, con lettera in data 22 settembre 2000 (prot. AD/P/20000123), ha comunicato all'Autorità che, con riferimento alla capacità di interconnessione con l'estero per l'anno 2001 ed in particolare agli accordi con i gestori confinanti che il gestore della rete è tenuto a pro- muovere ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 140/00: a seguito degli incontri tenuti con i gestori confinanti non è stato possibile addivenire con alcuno di essi ad un accordo che consenta di assegnare congiuntamente l'intera capacità di interconnessione disponibile sulla relativa frontiera; sono in corso approfondimenti con la società RTE, gestore della rete di trasmissione francese, al fine di verificare la praticabilità di un accordo per l'allocazione congiunta dell'intera capacità di interconnessione disponibile; con i gestori sloveno e austriaco è stato raggiunta un'intesa in base alla quale detti gestori si impegnano a riconoscere, nel rispetto di condizioni di reciprocità, ai soggetti assegnatari della quota di capacità di interconnessione con l'estero assegnata dal gestore della rete i diritti e gli obblighi di cui all'art. 7 della deliberazione n. 140/00; la società RTE con lettera in data 26 settembre 2000 al gestore della rete, da questi trasmessa all'Autorità nella medesima data (prot. Autorità n. 13301), ha manifestato il proposito di addivenire ad un accordo per l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica dalla Francia, ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorità n. 140/00; il gestore della rete, con lettera del 26 settembre 2000 (prot. Autorità n. 13300), ha trasmesso all'Autorità una nota sugli incontri tenuti con le società ATEL, BKW, EGL, EOS, NOK e RATIA, gestori delle reti di trasmissione svizzere interconnesse alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale, allo scopo di raggiungere l'accordo di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità n. 140/00. Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 10; Vista la deliberazione n. 140/00; Considerato che: l'art. 3, comma 3.4, della deliberazione n. 140/00 prevede che il gestore della rete pubblichi sul proprio sito internet, entro il 23 settembre 2000, i valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001; l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 prevede che le richieste per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2001 siano presentate al gestore della rete entro il 30 settembre 2000; l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 prevede che, in mancanza di accordo con uno o più dei gestori confinanti con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazioni delle richieste per l'assegnazione di bande, il gestore della rete, avendone data comunicazione all'Autorità, assegna autonomamente il 50% della capacità di interconnessione disponibile sulle relative frontiere, secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione; e che, in questo caso, il gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocità, riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacità di interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 7 della medesima deliberazione per gli assegnatari di bande; Ritenuta l'opportunità di: prorogare i termini di cui all'art. 3, comma 3.4, e all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 e conseguentemente i termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 2, comma 2.3 e 4, commi 4.5 e 4.6, della medesima deliberazione, al fine di consentire gli approfondimenti necessari alla verifica di praticabilità di accordi per l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione disponibile, nonchè alla formalizzazione delle intese già raggiunte; definire le condizioni di reciprocità richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00, nel caso in cui il gestore della rete non abbia potuto stipulare gli accordi di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione;

Delibera:

Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, nonchè le seguenti:

a) per deliberazione n. 140/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000;

b) per operatore di sistema confinante si intende: qualora in un paese confinante operino più gestori di reti di trasmissione interconnesse alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale, come definiti all'art. 2, comma 20, del decreto legislativo n. 79/1999, ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale; qualora in un paese confinante operi un solo gestore della rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale, come definita all'art. 2, comma 20, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore confinante.

Art. 2. Proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 140/00

2.1 Il termine per la pubblicazione da parte del gestore della rete dei coefficienti a e b, di cui all'art. 3, comma 3.4, della deliberazione n. 140/00, è prorogato al 16 ottobre 2000.

2.2 Il termine di presentazione al gestore della rete delle richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001, di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00, è prorogato al 23 ottobre 2000. Sono conseguentemente modificati i termini di cui agli articoli 2, comma

2.3, e 4, commi 4.5 e 4.6, della medesima deliberazione.

Art. 3. Condizioni di reciprocità di cui all'art. 2, comma 2.3 della deliberazio ne n. 140/00 Le condizioni di reciprocità richiamate all'art. 2, comma 2.3, della delibera zione n. 140/00, sono soddisfatte qualora siano verificate entrambe le se guenti condizioni:

a) l'operatore di sistema confinante applica modalità, condizioni e corrispettivi tali da non comportare per il soggetto importatore di energia elettrica in Italia un onere significativamente superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della disciplina prevista per il vettoriamento in Italia dell'energia elettrica importata, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99;

b) l'operatore di sistema confinante garantisce l'accesso alle proprie reti in maniera non discriminatoria, alle condizioni di cui alla precedente lettera

a), per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

Art. 4. Disposizioni finali La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed entra in vigore a far data dal giorno 28 settembre 2000.

Milano, 27 settembre 2000 Il presidente: Ranci

 

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