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D. 27/07/2005 n. 158

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 luglio 2005 n. 158 Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 luglio 2005, visti:

•la AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 luglio 2005 n. 158 Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 luglio 2005, visti:

•la

•il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

•la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

•la legge 23 agosto 2004, n.239;

•la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;

•la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

•la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;

•la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

•la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

•la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

•la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

•la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

•la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/2004);

•la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;

•il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: secondo documento per la consultazione);

•il documento per la consultazione 2 maggio 2005 recante regolazione degli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica (di seguito: terzo documento per la consultazione).

- Considerato che:

•l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995 prevede che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

•a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/2004, mediante il secondo documento per la consultazione l'Autorità ha formulato proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;

•mediante il terzo documento per la consultazione l'Autorità ha formulato proposte su possibili integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica.

- Considerato che, con riferimento al secondo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato:

•una significativa differenziazione ed articolazione delle proposte in tema di incentivi per recuperi della sicurezza nella distribuzione di gas naturale tale da suggerire una ulteriore fase di approfondimento e confronto con i distributori e le loro associazioni di categoria al fine di pervenire all'individuazione delle migliori soluzioni;

•l'importanza ai fini della sicurezza nella gestione di un impianto di distribuzione dello stato di consistenza di un impianto purchè lo stesso sia completo della data di posa di ogni tratto di rete di cui si compone l'impianto di distribuzione;

•l'opportunità di posticipare di tre mesi la data di invio annuale all'Autorità da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) dei dati relativi agli incidenti da gas, stante la difficoltà di disporre di tutte le informazioni necessarie entro la data prevista dal Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas approvato con la deliberazione n. 168/2004 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);

•una convergenza su aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, quali, ad esempio, la necessità di riformulare la definizione di emergenza oppure l'opportunità di standardizzazione delle modalità di calcolo delle grandezze relative agli indicatori di sicurezza oppure, ancora, la necessità di stabilire che sia solo il distributore a realizzare e gestire gli allacciamenti su suolo pubblico.

-Considerato che, con riferimento al tema della sicurezza, sono pervenute all'Autorità segnalazioni relative ad alcuni aspetti della deliberazione n. 168/04 ed, in particolare:

•alla necessità di introdurre disposizioni specifiche in merito

a) all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione di un impianto di distribuzione mediante carro bombolaio e di alimentazione diretta da parte di un'impresa di trasporto di clienti finali civili

b) all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas;

•al rischio derivante dalla mancata comunicazione da parte del distributore ai venditori interessati del numero di pronto intervento e delle sue variazioni, con la conseguente indicazione errata di tale numero nella bolletta del cliente finale;

•all'incertezza sulla ammissibilità o meno dell'utilizzo di un numero di cellulare quale recapito telefonico di pronto intervento.

- Considerato che, con riferimento al terzo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato:

•la condivisione di parte dei soggetti consultati delle finalità delle proposte contenute nel terzo documento per la consultazione ed, in particolare, quella di accrescere la trasparenza nelle relazioni tra gli operatori e di definire una disciplina degli scambi di comunicazioni tra gli stessi volta anche ad una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori;

•la preoccupazione della maggior parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas di appesantimenti burocratici derivanti dai nuovi obblighi di registrazione e di tempestività proposti dall'Autorità;

•proposte di semplificazione e razionalizzazione da parte degli stessi soggetti di cui al precedente alinea rispetto alla versione preliminare del provvedimento messa in consultazione dall'Autorità;

•la conferma dell'esistenza di comportamenti collusivi tra distributori e venditori tra di loro collegati a discapito dello sviluppo della concorrenza ed in generale a svantaggio dei clienti finali;

•l'opportunità che siano dati tempi adeguati per i venditori ed i distributori per l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali.

- Ritenuto, con riferimento al sistema di incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale, che sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti con le associazioni di categoria dei distributori di gas naturale che dovrebbero consentire comunque l'emanazione del relativo provvedimento nei minimi tempi tecnici necessari.

- Ritenuto, con riferimento alla regolazione della sicurezza, che sia opportuno provvedere alle dovute integrazioni al testo integrato della qualità dei servizi gas in particolare in relazione:

•all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione della rete di distribuzione da carro bombolaio e di fornitura diretta da parte di una azienda di trasporto a clienti finali civili, stante l'importanza dell'odorizzazione del gas ai fini dell'utilizzo sicuro del gas da parte di clienti finali civili;

•all'obbligo di utilizzare solo linee telefoniche fisse come recapito telefonico per il pronto intervento, in quanto solo tale tipologia di linea risulta conforme a quanto già stabilito dall'Autorità con la deliberazione n. 168/04 nonchè alle linee guida emanate in materia, prevedendo altresì l'obbligo di comunicazione scritta ai venditori interessati dei recapiti telefonici di pronto intervento e delle loro variazioni;

•all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas, obbligo peraltro già stabilito dalla legislazione vigente in tema di sicurezza;

•all'obbligo di redazione dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione per le reti posate o sostituite a partire dal 1° gennaio 2006, data la sua rilevanza ai fini della conoscenza dell'impianto di distribuzione e della sua gestione in sicurezza;

•ai termini di invio annuale dei dati relativi agli incidenti da gas combustibile da parte del Cig all'Autorità, stante la necessità di accordare al Cig tempi adeguati per l'invio dei dati richiesti per consentirne il completamento;

•agli aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, sui quali la consultazione ha evidenziato un elevato consenso.

- Ritenuto altresì, con riferimento al terzo documento di consultazione, che:

•sia necessario introdurre le integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale ai fini di una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori;

•sia opportuno accogliere alcune proposte di semplificazione dei nuovi obblighi di registrazione e di tempestività, con riferimento ai dati minimi per ritenere completa una richiesta di preventivazione;

•sia necessario pervenire ad un unico standard di comunicazione delle richieste di prestazioni dai venditori ai distributori e che tale standard debba essere proposto di concerto tra le associazioni dei distributori e dei venditori entro il 31 ottobre 2005;

•sia necessario posticipare l'avvio delle nuove disposizioni in tema di registrazione e tempestività di trasmissione delle richieste da parte dei vendi( tori al 1° gennaio 2006 al fine di assicurare agli esercenti un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche ed integrazioni introdotte.

-Ritenuto infine necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel testo integrato della qualità dei servizi gas.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04

a) all'art. 1 sono aggiunte le seguenti definizioni: «attività di trasporto» è l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000; impresa di trasporto» è l'impresa che svolge l'attività di trasporto; «stato di consistenza» è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato aimeno: (I) l'anno di posa; (II) il materiale; (III) il diametro;»

b) all'art. 1 la definizione di «periodo di subentro» è sostituita dalla seguente definizione: «periodo di subentro» è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio di distribuzione e il 31 dicembre dell'anno solare successivo; è altresì, per il distributore uscente e nel caso di cessione della gestione in corso d'anno, l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio dell'anno e l'ultimo giorno di gestione del servizio di distribuzione; non rientrano nella definizione di «periodo di subentro» i casi di cambio di ragione sociale, incorporazione o fusione di distributori;»

 

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