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D. 24/07/2003 n. 192

(GU n. 223 del 25-9-2003)

Testo del Decreto-Legge 24 luglio 2003, n. 192, coordinato con la Legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268, recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania».

Avvertenza: Il testo coordinato quì pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ((ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,)) sono autorizzati

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 1° agosto 2002, n. 166

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni. di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero delle politiche agricole e forestali; (( c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) (( 2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche)) eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi fmanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'Istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata Legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata Legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola. (( 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e

Art. 1-bis Fondo per il risparmio idrico ed energetico (( 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonchè i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con Decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 93, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.)) Riferimenti normativi:

-Si trascrive il testo dell'art. 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)»: «Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese).

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. In caso di inadempienza provvede con proprio Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con Decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per

-Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 93 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» : «Art. 93 (Fondi speciali e tabelle) .

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

- Si trascrive il testo dell'art. 12 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 19661970 »: «Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). Il fondo di cui al capo III della Legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonchè ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata Legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente Legge. L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente Legge, è ridotto al 2 per cento. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento. Per i prestiti concessi con le disponibilità del «Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente Legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.».

 

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