| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 24/06/1992 n. 57Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili (recepito con il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494) Premessa (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Il Consiglio delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, - considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; - considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; - considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro prevede l'adozione di una direttiva intesa a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui cantieri temporanei o mobili; -considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardanti i cantieri temporanei o mobili; -considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati; -considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità; - considerando che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono essere informate, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia; - considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro; - considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera; -considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute di lavoratori; - considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori; - considerando pertanto che è necessario estendere ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro, quando esercitano essi stessi un'attività sul cantiere, talune disposizioni pertinenti della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare) e della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare); - considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; - che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente ai cantieri temporanei o mobili, fatte salve disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva; - considerando che la presente direttiva rappresenta un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno, segnatamente per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione e per quanto riguarda la materia disciplinata dalla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di applicazione degli appalti di lavori pubblici; - considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE , la Commissione consulta il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore, Ha adottato la presente direttiva: Art. 1 – Oggetto 1. La presente direttiva, che è l'ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili quali sono definiti all'articolo 2, lettera a). 2. La presente direttiva non si applica alle attività di perforazione e di estrazione nelle industrie estrattive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive. 3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente all'insieme del settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva. Art. 2 – Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) cantiere temporaneo o mobile (in appresso denominato "cantiere"): qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco non esauriente è riportato all'Allegato I; b) committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata; c) responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente; d) lavoratore autonomo: qualsiasi persona diversa da quelle di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 89/391/CEE la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 durante la progettazione dell'opera; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 durante la realizzazione dell'opera. Art. 3 - Coordinatori - Piano di sicurezza e di salute - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese. 2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all'articolo 5, lettera b). Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all'Allegato II. 3. Per quanto riguarda un cantiere -in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori, o - la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni, il committente o il responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori comunica alle autorità competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato III. La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile sul cantiere e, se necessario, essere aggiornata. Art. 4 - Progettazione dell'opera: principi generali Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell'opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal committente, in particolare: - al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. E' parimenti preso in considerazione, ogniqualvolta ciò risulti necessario, ogni piano di sicurezza e di salute e ogni fascicolo elaborati conformemente all'articolo 5, lettere b) e c) o adeguati conformemente all'articolo 6, lettera c). Art. 5 - Progettazione dell'opera: compiti dei coordinatori Durante la progettazione dell'opera il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1: a) coordinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4; b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per i lavori che rientrano in una o più categorie dell'Allegato II; c) approntano un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi. Art. 6 - Realizzazione dell'opera: compiti dei coordinatori Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1: a) coordinano l'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza: - al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; -all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro; b) coordinano l'applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori di lavoro e, ove ciò sia necessario per la protezione dei lavoratori, i lavoratori autonomi: - applichino con coerenza i principi di cui all'articolo 8; -applichino, quando è necessario, il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b); c) eventualmente adeguano o fanno adeguare il piano di sicurezza e di salute di cui all'articolo 5, lettera b) e il fascicolo di cui all'articolo 5, lettera c), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché la loro reciproca informazione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi; e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro; f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere. Art. 7 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e dei datori di lavoro 1. Qualora un committente o un responsabile dei lavori abbia designato uno o più coordinatori per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 5 e 6, ciò non lo esonera dalle proprie responsabilità in materia. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|