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D. 23/04/2002 n. 71(GU n. 104 del 6-5-2002) Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivitą connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004. (Deliberazione n. 71/02). L'Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas -Nella riunione del 23 aprile 2002; - Premesso che: l'art. 3, comma 11, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: Decreto legislativo n. 79/1999), prevede che con uno o pił decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: Ministro del tesoro), su proposta dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi incluse, tra l'altro, le attivitą di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivitą connesse e conseguenti, anche svolte in consorzio con altri enti pubblici o societą; -l'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: Decreto 26 gennaio 2000), include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivitą connesse e conseguenti; -in data 31 maggio 1999 l'Enel S.p.a., in ottemperanza all'art. 13, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo n. 79/1999, ha costituito la Societą gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: Sogin), operativa dal 1 novembre 1999 e avente per oggetto sociale l'esercizio delle attivitą relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivitą connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o societą; - in data 22 dicembre 2000, la Sogin, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) e la societą Fabbricazioni nucleari S.p.a. (di seguito: FN) hanno costituito il consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (di seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione e il coordinamento delle attivitą inerenti lo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietą dell'Enea e della FN; -l'art. 9, comma 1, del Decreto 26 gennaio 2000 prevede che la Sogin inoltri, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autoritą un dettagliato programma di tutte le attivitą di cui all'art. 8 del medesimo Decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi; -l'Autoritą, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Decreto 26 gennaio 2000 e dell'art. 1, comma 2, del Decreto 17 aprile 2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio SICN, unitamente al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivitą previste; -l'Autoritą, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto 26 gennaio 2000, ridetermina entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile, la cui copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Decreto legislativo n. 79/1999, ed aggiorni l'onere annuale sulla base del programma delle attivitą presentato dalla Sogin; -ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del Decreto 26 gennaio 2000 l'Autoritą comunica al Ministro delle attivitą produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze le proprie determinazioni in merito, che diventano operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi; -la Sogin, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto 26 gennaio 2000, ha inoltrato all'Autoritą, con nota prot. n. 4483 del 29 settembre 2000 (prot. Autoritą n. 13714 del 3 ottobre 2000), un documento recante il Programma e stima dei costi delle attivitą relative allo smantellamento delle centrali nucleari Sogin e alla chiusura del ciclo del combustibile (di seguito: Programma) e, con nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot. Autoritą n. 19219 del 28 settembre 2001), ha inoltrato un documento recante l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001; - l'Autoritą, considerato che dal Programma emergono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entitą degli impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione, e ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 debba essere basata sulla verifica del Programma predisposto dalla Sogin anche al fine di valutarne l'economicitą rispetto agli obiettivi n. 220/00), ha richiesto, tra l'altro, al Ministro dell'industria una proroga fino al 31 dicembre 2001 per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 2, primo periodo, del Decreto 26 gennaio 2000; -l'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: Decreto 17 aprile 2001), ha disposto la proroga di cui al precedente alinea; - l'art. 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'industria 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 122 del 28 maggio 2001 (di seguito: Decreto 7 maggio 2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin, dispone la disattivazione accelerata, rispetto alla precedente strategia di lungo periodo di "custodia protettiva con sicurezza passiva" adottata dall'Enel e successivamente riconosciuta dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) e dall'Autoritą, di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati i medesimi impianti; - con deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01), l'Autoritą ha quantificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto 17 aprile 2001, gli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, ai fini della copertura dei costi delle attivitą svolte dal consorzio SICN, disponendo l'adeguamento della componente A2 della tariffa elettrica da un valore medio nazionale pari a 0,6 L/kWh, gią stabilito con la deliberazione dell'Autoritą 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00), a 1,0 L/kWh; -Visti: la Legge n. 481/1995; -il Decreto legislativo n. 79/1999; -il Decreto 26 gennaio 2000; -il Decreto 17 aprile 2001; -il Decreto 7 maggio 2001; - il provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, recante rimborso all'Enel di oneri straordinari (di seguito: provvedimento CIP n. 11/90); - il provvedimento del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 32/91); -l provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 3/92); - Viste: la deliberazione dell'Autoritą 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98); -la deliberazione n. 39/00; - la deliberazione dell'Autoritą 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00); -la deliberazione n. 220/00; -la deliberazione n. 146/01; -la deliberazione dell'Autoritą 18 ottobre 2001, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica" (di seguito: Testo integrato), in particolare l'art. 41 e l'art. 34.2, lettera a); - la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto 2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autoritą il giorno 25, prot. Autoritą n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000); - Considerato che: durante il periodo di attivitą produttiva delle centrali elettronucleari di sua proprietą, l'Enel ha provveduto a costituire un "fondo smantellamento impianti nucleari", vincolato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione di dette centrali, di scarico del combustibile irraggiato, di messa in stato di conservazione, decontaminazione e smantellamento delle centrali e di bonifica del terreno, e il "fondo trattamento del combustibile nucleare", vincolato alla copertura delle spese future per il trasporto del combustibile irraggiato, per il trattamento chimico del combustibile irraggiato, per il trattamento, l'immagazzinamento temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui; - i fondi di cui al precedente alinea, alimentati attraverso accantonamenti annuali, avrebbero dovuto raggiungere, al termine della vita produttiva delle centrali elettronucleari, una consistenza tale da consentire la copertura delle spese relative allo svolgimento delle predette attivitą; -a causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari e della conseguente cessazione degli accantonamenti, il "fondo smantellamento im- - gli oneri da reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti gią effettuati durante il periodo di attivitą produttiva delle centrali elettronucleari, connessi con le attivitą di riprocessamento del combustibile irraggiato, di messa in sicurezza con custodia passiva e di smantellamento delle centrali elettronucleari di sua proprietą, sono stati determinati dal Cip, con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come differenza tra la prevista consistenza dei due fondi sopra citati alla data di chiusura programmata delle centrali elettronucleari e la loro consistenza effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse; - con la deliberazione n. 58/98, l'Autoritą, in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 481/1995, ha valutato, tra l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente alinea, rideterminando in maniera definitiva gli oneri complessivi connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonchč alla loro chiusura, ivi incluse le attivitą di riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari; -gli oneri complessivi di cui al precedente alinea, pari alla somma degli oneri da reintegrare e degli accantonamenti gią effettuati dall'Enel S.p.a. durante il periodo di attivitą produttiva delle centrali, sono stati quantificati, al 31 dicembre 1997, in lire 1310,4 miliardi, di cui lire 816,9 miliardi come credito dell'Enel S.p.a. nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico e la parte restante come liquiditą riveniente dal "fondo smantellamento impianti nucleari" e dal "fondo trattamento del combustibile nucleare"; -in data 29 ottobre 1999, l'Enel S.p.a. ha conferito alla Sogin, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo n. 79/1999, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui lire 896,4 miliardi come credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico da estinguere attraverso il gettito della componente A2 della tariffa elettrica e la parte restante come liquiditą riveniente dai fondi di cui al precedente alinea; |
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