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D. 22/03/2006 n. 14

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 22/03/2006 n. 14

Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986 n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

-Vista in particolare la lettera c) dello citato comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

- Vista la delibera di questo Comitato 21 marzo 1997 n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), concernente la «Disciplina della programmazione negoziata » e, in particolare, il punto 1 concernente l'intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996;

- Vista la delibera di questo Comitato 25 maggio 2000 n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000), concernente gli «Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica»;

-Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002 n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 4/2003, S.O.), concernente gli «Accordi di programma quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio»;

-Vista la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

-Vista la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004 n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 265/2004), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 20042007 (legge finanziaria 2004)», la quale, al punto 3.7, prevede l'adozione di una successiva delibera di questo Comitato che disciplini le modalità di rafforzamento del governo delle intese istituzionali di programma e in particolare il ruolo dei comitati istituiti nel loro ambito;

- Vista la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005 n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 237/2005), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 20052008 (legge finanziaria 2005)»;

- Visto in particolare il punto 4.6 della citata delibera n. 35/2005, nel quale si prevede un confronto con le Regioni - in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 -che conduca ad una proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese;

-Acquisito l'esito di tale confronto che ha portato alla definizione, da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome, di un insieme di proposte finalizzate al rafforzamento ed alla semplificazione delle intese, così come a migliorare il quadro delle regole previste dalla citata delibera n. 20/2004;

- Acquisito, sul relativo documento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;

-Acquisite alcune ulteriori proposte di integrazione del citato documento, esaminate favorevolmente dalla predetta Conferenza permanente nella seduta del 16 marzo 2006; Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Governo dell'intesa istituzionale di programma.

1.1. Il punto 1.3, lettera d), primo capoverso, della delibera CIPE 29/1997 è così riformulato: «Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale»:

1.1.1. Le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonchè degli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma da parte dei soggetti sottoscrittori, che a tal fine danno vita ad un apposito «Comitato intesa paritetico», composto da rappresentanti politici e dall'alta amministrazione, deputato a

a) esaminare l'andamento dell'intesa

b) analizzare le esigenze di sviluppo regionale

c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

d) esaminare l'andamento degli accordi, per valutare le ragioni di e ventuali ritardi nell'avanzamento e favorire l'individuazione di azioni utili a superarli, anche in relazione ai sistemi premiali e sanzionatori collegati all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

e) decidere in merito ai problemi non risolti al «Tavolo dei sottoscrittori ».

1.1.2. Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un «Tavolo dei sottoscrittori», composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di

a) riattivazione o annullamento degli interventi

b) riprogrammazione di risorse ed economie

c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi

d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione «programmatica» a quella «attuativa».

e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.

1.2. Il «Comitato dell'intesa paritetico» opererà anche attraverso la convocazione diretta dei vertici delle società operanti sul territorio nazionale (ANAS, Rete ferroviaria italiana, ENAC, ENAV, Autorità portuali, ecc.).

1.3. Entrambi gli organismi adottano regolamenti interni per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

1.4. La Conferenza Stato-Regioni valuta e dirime le questioni che non hanno trovato composizione negli organi di governance dell'intesa.

1.5. Le intese istituzionali di programma già sottoscritte tra Governo e regioni e province autonome sono integrate con le disposizioni riportate al precedente paragrafo.

2. Stipula e aggiornamento degli accordi di programma quadro.

2.1. L'attribuzione alle Amministrazioni destinatarie delle risorse del FAS da ricomprendere nell'ambito della intese Istituzionali di Programma e dei relativi APQ è subordinata al rispetto degli adempimenti di seguito indicati.

2.2. Fase I - «Informativa delle Amministrazioni centrali»: entro 31 luglio, le Amministrazioni centrali inviano ad ogni regione e provincia autonoma una informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo - risorse ordinarie e risorse aggiuntive - sul territorio; questa informativa deve essere coerente con gli atti di programmazione nazionale e comunitaria vigenti e comprensiva dell'illustrazione relativa all'utilizzo immediato delle risorse disponibili (FAS, ulteriori risorse aggiuntive, risorse ordinarie).

2.3. Fase 2 - «Riparto settoriale»: entro il 30 settembre, ogni regione e provincia autonoma comunica al CIPE ed alle Amministrazioni centrali il riparto settoriale delle risorse del FAS loro assegnate, che esplicita le motivazioni collegate alla ripartizione settoriale delle risorse e che per ogni settore illustra

a) le strategie e gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende perseguire con le risorse assegnate anche in relazione con l'andamento complessivo dell'intesa e degli interventi

b) la coerenza con gli atti di programmazione settoriale di riferimento (comunitaria, nazionale e regionale)

c) l'intenzione di procedere con nuovi accordi o con atti integrativi (nel caso in cui resti immutato il quadro strategico e normativo di riferimento).

2.4. Fase 3 - «Definizione del quadro strategico dell'APQ».

2.4.1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base delle comunicazioni di cui alle precedenti fasi, le regioni e le Amministrazioni centrali condividono un documento denominato «Quadro strategico del- l'APQ» che impegna le Amministrazioni coinvolte anche per i successivi atti programmatici di competenza.

2.4.2. In ogni «Quadro strategico dell'APQ» dovranno essere definiti i seguenti punti

a) gli obiettivi dell'azione congiunta Stato, regioni e province autonome che si propone di conseguire tramite gli interventi che verranno inseriti nell'APQ di riferimento

b) la strategia settoriale mediante la quale si intende conseguire i predetti obiettivi

c) la coerenza con le programmazioni di riferimento (comunitarie, nazionali, regionali)

d) i criteri e le priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire in APQ

e) il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte

f) la data prevista di stipula degli APQ e degli Atti integrativi (non suc- cessiva al 31 luglio).

2.4.3. Nel caso si proceda con un Atto integrativo saranno definiti solo i punti

d), e) e f) del punto 2.4.2.

2.4.4. Al fine di accelerare le procedure, le regioni e le province autonome inviano ai soggetti sottoscrittori, dopo il 30 settembre e comunque entro il 30 novembre, per ogni APQ o atto integrativo, una proposta di «Quadro strategico dell'APQ».

2.5. Fase 4 - «Stipula dell'APQ».

2.5.1. Entro la data di stipula prevista al punto f) del punto 2.4.2 dovranno essere sottoscritti gli APQ o atti integrativi, con le seguenti modalità

a) entro i 30 giorni prima della data di sottoscrizione le Amministrazioni, ciascuna per le rispettive competenze istituzionali e finanziarie, propongono, sulla base delle priorità del quadro strategico dell'accordo, gli interventi per la sezione «attuativa» e per la «sezione programmatica» e li presentano ai sottoscrittori; la proposta è accompagnata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Amministrazione regionale o centrale che contiene:

I) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella Amministrazione); II) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta; III) una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti; IV) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla Regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione

b) redazione dell'atto (articolato e relazione tecnica) ed inserimento delle schede intervento nell'Applicativo intese.

2.6. Le regioni e le province autonome, nelle forme e modalità autonomamente individuate, assicurano informazione al partenariato economico e sociale circa le scelte programmatiche e i risultati conseguiti. Di questa informazione verrà dato conto nel documento di cui al punto 2.4.

3. Istruttoria e selezione dei progetti.

3.1. Le Amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.

 

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