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D. 21/05/2003PUBBLICI 21 MAGGIO 2003 (GU n. 134 del 12-6-2003) Chiarimenti alle SOA in materia di cessione di ramo d'azienda tra SOA. (Determinazione n. 12/2003). Il Consiglio -Considerato di fatto. Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti in ordine alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda tra SOA; in particolare, è stato chiesto se la SOA cessionaria del ramo d'azienda è titolata a procedere alla sostituzione di tutte le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente. - Considerato in diritto. Va in primo luogo osservato che nell'ipotesi suindicata vengono in considerazione, quali riferimenti normativi essenziali a) l'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone che lo Statuto della SOA prevede come «oggetto esclusivo» «lo svolgimento dell'attività di attestazione e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonchè sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria» b) l'art. 7, comma 4, del su indicato Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il quale impone «il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori» c) l'art. 2361 del codice civile il quale prevede che l'assunzione di partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato all'atto costitutivo» d) l'art. 2555 e seguenti del codice civile che disciplinano l'azienda ed il suo trasferimento. - Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonchè all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 17 ottobre 2001, in materia di fusione tra SOA e di cessione di ramo d'azienda, l'Autorità svolge le seguenti considerazioni. Con determinazione n. 13 del 13 giugno 2002 l'Autorità si è espressa positivamente in ordine all'ammissibilità delle operazioni di trasformazione riguardanti SOA autorizzate con particolare riferimento alle operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del codice civile, ed ha indicato regole per le ipotesi che una SOA già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità, ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una SOA. La cessione del ramo d'azienda di una SOA ad altra SOA non è ipotesi sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la esclusività dell'attività svolta, quella di attestazione, e quindi la sua unicità di contenuto. Inoltre, l'ipotesi di cessione ad una SOA dell'intera azienda di proprietà di altra SOA esercente attività di attestazione (art. 2555 e ss. del codice civile) è equiparabile alla alla fusione per incorporazione vista la sostanziale equiparazione degli effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che comportano la «successione a titolo universale» tra il soggetto cedente ed il soggetto cessionario. In tal caso, la cessione deve essere preceduta, o al più tardi accompagnata, dalla comunicazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, della SOA alienante all'Autorità di cessazione della propria attività di attestazione, per la conseguente revoca ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A sua volta, la SOA acquirente deve comunicare all'Autorità l'operazione di acquisto dell'interno complesso aziendale della SOA alienante. Una volta acquisito il nulla osta di questa Autorità, le SOA coinvolte nel conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle quali evincere la volontà dei soci di procedere al trasferimento e acquisto d'azienda. In particolare, i contratti stipulati dalla SOA alienante e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti attestazioni, si trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente, giusto quanto prevede l'art. 2558 del codice civile. La SOA acquirente, inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non hanno carattere personale (art. 2558 del codice civile, com-ma 1 e 3). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dall'iscrizione del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del conferente (art. 2558 del codice civile, comma 2). Va infine ricordato quanto già precisato per l'ipotesi di fusione per incorporazione e, cioè, che le attestazioni rilasciate dalla società cedente l'azienda (ovvero incorporata) continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. a) un trasferimento di ramo d'azienda da una SOA ad altra SOA è ammissibile in quanto equiparabile alla fusione per incorporazione b) in tale ipotesi, stante l'esclusività dell'oggetto sociale, si producono gli effetti propri dell'estinzione della società la cui azienda risulta acquisita da altra SOA c) valgono in materia le indicazioni di cui alla determinazione n. 13 del 13 giugno 2002. Roma, 21 maggio 2003 Il presidente: Garri
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