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D. 21/04/2004 n. 6

DETERMINAZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 21 APRILE 2004

(GU n. 108 del 10-5-2004)

Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia di modalità di verifica, da parte delle SOA (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese, nonchè criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di verifica dell'esistenza della capacità strutturale delle imprese.

(Determinazione n. 6).

Il Consiglio

-Premesso: L'art. 15-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni - inserito nel suddetto Decreto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, n. 93

-prevede che la verifica triennale delle attestazione di qualificazione, introdotta nel sistema di qualificazione dall'art. 7 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, comporta il controllo del permanere del possesso dei requisiti d'ordine generale indicati nell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni nonchè il controllo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale, chiamato capacità strutturale; Detta capacità strutturale è costituita:

1) dal requisito di cui all'art. 4 (sistemi di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

2) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) (idonee referenze bancarie), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

3) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

4) dal requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettera a) (idonea direzione tecnica), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

5) dal requisito di cui all'art. 18, comma 7, (staff tecnico necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

6) dal requisito di cui all'art. 18, commi 8 e 9, (adeguata dotazione di attrezzature tecnica), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;39451

7) dal requisito di cui all'art. 18, commi 10, 11, 12 e 13, (adeguato organico medio annuo), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. L'art. 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, prevede che l'Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale. Tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (art. 15-bis, comma 2, e art. 17, comma 2), nonchè delle nuove norme che disciplinano la dimostrazione della regolarità in materia di contribuzioni sociali e di assenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, sussiste la necessità di emanare una nuova determinazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e alle modalità di accertamento da parte delle SOA (società organismi di attestazione) della veridicità della documentazione. Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono. Considerato in diritto Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che le SOA rilasciano l'attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa da qualificare e l'art. 2, comma 1, lettera o), del Decreto del Presidente della Repubblica stesso dispone che l'Autorità deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha espresso l'avviso

a) che la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ha inteso attribuire all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e, a tal fine, ha assegnato all'Autorità penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni

b) che fra i poteri ed i doveri dell'Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonchè di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato

c) che spetta all'Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle indicazioni dell'Autorità, assumere - dandone, ai sensi dell'art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata - uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni

d) che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica. Ciò premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei requisiti quali premesse per la specificazione della documentazione da esibire

a) le condanne previste dall'art. 17, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto; l'incidenza delle condanne deve essere apprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive

b) non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, del c.p.p.

c) il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), qualora rila sciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della non menzione, nonchè le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che esercitano un servizio pubblico

d) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) trova applicazione generale ed obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica

e) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo

f) le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra INPS, INAIL e Casse Edili, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 22 novembre, 2002, n. 266, relativo all'impresa sottoposta a verifica triennale nonchè richiedere, ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 11 febbraio 2004 - data la loro natura di soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) - i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici della impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla regolarità contributiva nonchè quelle rese dal titolare, dai legali rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della impresa in ordine alle assenze di condanne di cui alla precedente lettera a)

g) l'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti (adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) da possedere ai fini del rilascio dell'attestazione nonchè stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestazione di qualifica- zione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA

h) l'art. 15-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo Decreto, con una franchigia del 25% (venticinque per cento) il che significa che la quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare inferiore al 75% (settantacinque per cento) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione

i) l'art. 15-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede di verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve essere determinata con riferimento ai dati (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti di bilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza del termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione

j) la disposizione di cui all'art. 15-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni necessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza del termine della validità triennale può essere compreso anche in un periodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell'anno immediatamente precedente non sono ancora stati approvati e depositati

k) l'art. 15-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica è inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo Decreto, la cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione, viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste

 

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