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D. 21/01/2006 n. 10AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 21 gennaio 2006 n. 10 Disposizioni transitorie ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilità delle forniture di gas, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 20 gennaio 2006. L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 gennaio 2006, Visti: -la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); -il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); -il decreto del Ministro delle attività produttive (di seguito: il Ministro) 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica); -il decreto del Ministro 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006); - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); -la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05); Considerato che: - l'art. 1 della legge n. 481/1995 prevede che il sistema tariffario debba, tra l'altro, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale e di uso efficiente delle risorse; -l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese che svolgono attività di trasporto garantiscano l'adempimento degli obblighi volti ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio; - l'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006 ha previsto, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, l'istituzione di un meccanismo di incentivi per incrementare l'offerta di interrompibilità aggiuntiva sulla base di procedure stabilite dall'Autorità; - l'art. 2 del decreto 20 gennaio 2006 prevede che, nel disciplinare la procedura per l'assegnazione di lotti di interrompibilità aggiuntiva, l'Autorità si attenga a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari; - l'art. 2, comma 3, del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che l'applicazione della procedura di cui al precedente alinea sia affidata all'impresa maggiore di trasporto; - l'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la procedura concorsuale sia riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purchè essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi; - la deliberazione n. 297/05 ha previsto: che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento; -che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas (di seguito: fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico; - di definire con successivo provvedimento dell'Autorità, in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilità del sistema gas, le modalità di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente alinea; -Ritenuto che: sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 20 gennaio 2006 prevedendo anche opportuni meccanismi volti ad assicurare la massima efficacia del provvedimento in termini di beneficio atteso dalla riduzione dei consumi di gas e ad evitare il mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli assegnatari; Delibera: Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 nonchè le seguenti definizioni a) assegnatario: è il cliente titolare di una assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, anche in forma congiunta con altri clienti finali b) assegnazione: è l'attribuzione di LR in esito alla procedura di cui al presente provvedimento, a seguito dell'approvazione definitiva di cui all'art. 2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006 c) corrispettivo di disponibilità o CD: è il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato d) corrispettivo di attivazione o CA: è il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario, per ogni LR dei prelievi richiesto dall'impresa maggiore di trasporto ed effettivamente attuato e) intervallo di riduzione: è il periodo pari a cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione del servizio f) livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk: è pari alla media dei prelievi giornalieri, effettuati nei giorni feriali nel periodo 1°-15 febbraio 2005; nel caso non siano disponibili le misure giornaliere è pari al 4% del prelievo complessivo del mese di febbraio 2005. I suddetti dati sono desumibili dai verbali di misura. In caso di clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per il periodo di interruzione attivato nel 2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk è pari alla differenza tra il valore calcolato come sopra e la disponibilità di interruzione inserita nel sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto g) lotto di riducibilità o LR è un lotto con durata di cinque giorni feriali, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/ g h) procedura di emergenza climatica: è la procedura di emergenza clima tica di cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005. Art. 2 - Oggetto e finalità 1. Il presente provvedimento definisce, per il periodo 6 febbraio-24 marzo 2006, le modalità di attuazione del meccanismo di incentivi per l'offerta di interrompibilità aggiuntiva di cui all'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006. Art. 3 - Compiti del soggetto che organizza la procedura concorsuale 1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto organizza una procedura concorsuale secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 2. Ai fini dell'organizzazione delle procedure concorsuali di cui al comma precedente l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito Internet, entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un bando che contenga almeno a) la procedura di assegnazione di LR, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 b) lo schema delle offerte, integrando ove necessario quanto individuato all'art. 4, comma 4 c) le modalità di attivazione della riduzione dei prelievi e le penali applicate in caso di mancata applicazione dell'interrompibilità assegnata d) i seguenti valori di CD per ogni LR: Euro 15.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per tre intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006; Euro 10.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per due intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006; Euro 5.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per un intervallo di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio- 24 marzo 2006; i valori di cui alla seguente tabella per i soggetti disponibili ad essere interrotti solo in intervalli di riduzione da loro prescelti: Periodi 2006 6-10 febbraio 13-17 febbraio 20-24 febbraio 27 febbraio 3 marzo 6-10 marzo 13-17 marzo 20-24 marzo CD in euro 2000 3000 3000 3000 2000 1000 1000 Art. 4 - Modalità di partecipazione alla procedura di assegnazione di LR 1. La partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di LR di cui all'art. 3 è limitata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purchè dotati di sistemi di misura e controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi in caso di attivazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 2, comma 4 del decreto 20 gennaio 2006 (di seguito: clienti). A tal fine i clienti interessati possono conferire ad un utente della rete di trasporto un mandato vincolante con il quale delegano tale soggetto a rappresentarli nella procedura concorsuale di cui al presente provvedimento e nelle azioni conseguenti. 2. Ai fini dell'assegnazione di LR, ciascun partecipante alla procedura ai sensi del comma 1 ha diritto a presentare, secondo le modalità indicate nel bando, un'offerta non revocabile, assicurando, nel caso di partecipazione in forma congiunta, il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Ai fini dell'assegnazione di LR in forma congiunta il partecipante è responsabile anche ai fini dell'art. 8 degli impegni assunti e assicura per ciascun LR il rispetto dei seguenti criteri a) il numero dei punti di riconsegna è minore o uguale a cinque b) il quantitativo minimo di riduzione per ciascun punto di riconsegna è maggiore di 2.000 Smc/g c) la riduzione dei prelievi per ciascun punto di riconsegna è offerta per almeno un giorno. 4. L'offerta di cui al comma 2 del presente articolo contiene almeno, per ciascun LR richiesto a) i dati identificativi dell'eventuale utente mandatario e del cliente, nonchè del responsabile ai fini della procedura nel caso della partecipazione in forma congiunta e di ciascun utente partecipante b) per ciascun cliente, i codici REMI dei punti di riconsegna della rete di trasporto dei clienti al quale si riferisce tale offerta c) l'identificazione, sulla base dello schema di cui all'allegato 1 della tipologia di offerta e del CA richiesto d) ove il punto di riconsegna non disponga di gruppi di telelettura, la descrizione delle modalità proposte dal cliente al fine di assicurare la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi in caso di attivazione, che prevedano in ogni caso la comunicazione giornaliera dei consumi e) la dichiarazione da parte dei clienti attestante i prelievi del mese di dicembre 2005 e il livello di riferimento di cui all'art. 1, lettera f). Art. 5 - Modalità di assegnazione di LR 1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto a) verifica che le modalità di cui all'art. 4, comma 4, lettera d) assicurino la possibilità di una verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006 b) ordina le offerte di LR ricevute secondo valori di CA richiesti crescenti, applicando per i soggetti che hanno optato per lo schema 4 dell'allegato 1 la media aritmetica delle offerte nei diversi intervalli di riduzione per ciascun lotto, fino al raggiungimento di un numero di LR che assicuri un ammontare non superiore al valore di 20 milioni di Smc/g di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 20 gennaio 2006 c) nel caso di offerte di LR con lo stesso valore di CA e/o nel caso si ottengano in esito all'ordinamento di cui alla precedente lettera b) intervalli di riduzione con eccesso di offerta a fronte di intervalli di riduzione con eccesso di domanda, l'impresa maggiore di trasporto ordina le offerte assicurando in via prioritaria il raggiungimento di un numero di LR adeguato per ciascun intervallo di riduzione, nei limiti di cui alla mede sima lettera b), e, subordinatamente la minimizzazione del costo complessivo. 2. Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa maggiore di trasporto effettua le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, segnalando le offerte più onerose che rappresentino il numero intero più prossimo al 5% del numero totale delle offerte presentate, che saranno oggetto di eventuale specifica approvazione nell'ambito della procedura di cui all'art. 2, comma 7 del citato decreto. |
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