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D. 20/12/2004 n. 95COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 95 1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - autostrada Salerno-Reggio Calabria - 3° megalotto. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; -Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse; - Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); - Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 128, che rifinanzia il FAS; - il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico; - i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costibenefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; - il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; - il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decretolegge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 - che specifica, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; - Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; - Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 supplemento ordinario), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; - Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 203/1997), 29 agosto 1997, n. 175 (Gazzetta Ufficiale n.250/1997), come modificata dalla delibera 9 luglio 1998, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 251/1998), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.209/1998), 22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria per un importo complessivo di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 Meuro) a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488; - Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 162/1999; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), con la quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate sono stati unificati, al fine di assicurare maggiore flessibilità operativa, in un unico intervento denominato «interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»; - Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno- Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 Meuro; -Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha destinato, a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700 Meuro in termini di volume di investimento alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in modo da ripianare le risorse riservate dall'ANAS al 1° macro-lotto (ora riclassificato quale 1° megalotto) e consentire all'A- NAS medesima di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i tempi lunghi delle relative assegnazioni; -Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 40/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; -Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; - Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 304/2004), con la quale questo Comitato ha preso atto dell'aggior- namento del quadro complessivo dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche a seguito della diversa aggregazione dei lotti nel frattempo adottata dall'ANAS ed ha assegnato alla Società - per il finanziamento del 2° megalotto del costo di 1.193,679 Meuro - un contributo quindicennale di 109,246 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n.254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi », 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza », di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano - tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonchè tempi e modalità di erogazioni; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio dì riferimento, tra i quali figurano il II, il III ed il IV maxilotto (rectius macrolotto) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; 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