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D. 20/12/2004 n. 86COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 n. 86 1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini fiera - Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS -Riccione FS. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; -Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; - Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; - Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; -Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); -Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, sub «Sistemi urbani», con la dizione «Costa romagnola metropolitana», il progetto in esame con un costo complessivo di 2,582 milioni di euro; - Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; -Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche; - Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; -Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni; - Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Costa romagnola metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato; -Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; - Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero (TRC) tratta Rimini FS - Riccione FS», proponendone l'approvazione con prescrizioni, ai soli fini procedurali; -Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; - Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia- Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione «Trasporto rapido di massa Rimini-Riccione-Cattolica»; -Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; -Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; -Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: -che il TRC interessa l'area costiera romagnola, che costituisce uno dei più importanti bacini di turismo balneare europeo con connotati di sempre maggior stazionarietà e che è servita dalla strada litoranea, fortemente congestionata a causa del traffico automobilistico privato, soprattutto durante il periodo giugno- settembre, e lungo la quale l'offerta di servizio di trasporto pubblico è attualmente incentrata sulla filovia che dal 1939 collega il centro storico di Rimini con l'area urbana centrale di Riccione; -che l'opera inciderà sul riequilibrio modale dei traffici e sui livelli di accessibilità territoriale, creando i presupposti per una significativa revisione della disciplina della circolazione viaria e quindi per un miglioramento sostanziale della qualità urbana e ambientale; - che più specificatamente i criteri informatori del TRC riflettono un modello funzionale ispirato alla logica dei sistemi integrati, assicurando: l'interscambio con le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione ai fini di un'efficace integrazione, a regime, con i servizi ferroviari nazionali e regionali; l'integrazione con la locale rete di autoservizi che verrà razionalizzata; l'integrazione con il trasporto automobilistico privato per incentivare l'interscambio tra mezzo privato e pubblico e alleggerire la pressione cui è sottoposta la rete viaria; il miglioramento dei livelli di accessibilità al nuovo sistema tramite la realizzazione di percorsi pedonali per collegare le fermate del TRC con la litoranea; -che il tracciato del 1° stralcio (Rimini FS - Riccione FS) è costituito da circa 11 Km di linea, di cui circa 5 Km a semplice via di corsa in sede protetta, mentre il restante è a doppia via di corsa ed in sede promiscua/riservata e si sviluppa per circa 600 m in galleria; - che in particolare il tracciato, come definito nel progetto, è costituito: dalla tratta principale Rimini FS - Riccione FS, in sede protetta, di circa 10,1 Km, in cui è prevista la realizzazione di una piattaforma stradale specializzata ed attrezzata per la circolazione di veicoli innovativi denominati «tram su gomma» e che si sviluppa in affiancamento alla linea FS Bologna-Ancona; dalla sub-tratta Rimini FS - Ponte dei Mille in sede promiscua libera; dalla sub-tratta Cavalieri di Vittorio Veneto - Aeroporto in sede propria riservata; dalla sub-tratta di collegamento tra il deposito-officina e la nuova linea (tratta Flaminio-Chiabrera) in sede promiscua libera; - che l'opera rientra nel quadro della programmazione urbanistica del Piano territoriale regionale, del Piano regionale integrato dei trasporti, del Piano infraregionale della provincia di Rimini e del Piano territoriale di coordinamento provinciale; -che il progetto del TRC - già incluso in Accordi di programma stipulati, rispettivamente il 19 dicembre 1994, il 13 ottobre 1997 e l'8 maggio 1998, ha formato oggetto di un Accordo di programma e di servizio sottoscritto il 18 dicembre 1998 tra regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini, comune di Rimini, comune di Riccione, Consorzio TRAM di Rimini per il coordinamento delle iniziative del TRC, con specifico riferimento alla realizzazione della nuova infrastruttura di collegamento tra Rimini FS e Riccione FS, accordo che individua il suddetto Consorzio, poi trasformato in Agenzia, quale affidatario delle attività necessarie a completare l'iter autorizzativo nei confronti delle amministrazioni interessate e di F.S. S.p.a, nonchè alla costruzione delle opere e alla gestione del servizio; - che è stato sottoscritto, in data 24 giugno 1999, un Accordo di procedura fra le FS S.p.a. e il Consorzio TRAM, con il quale vengono disciplinati i rapporti fra le parti per la realizzazione dell'intervento; - che, dopo la stipula di un ulteriore Accordo di programma in data 22 dicembre 2000, un ultimo Accordo, del 14 maggio 2003, riconferma le precedenti pattuizioni e conferisce priorità alla realizzazione della tratta Rimini FS - Riccione FS, considerata immediatamente eseguibile perchè già inserita nella programmazione urbanistica e valutata compatibile sotto il profilo ambientale; -che il progetto preliminare dell'intera tratta Rimini Fiera - Cattolica è stato trasmesso, nel marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti dal soggetto aggiudicatore, che poi ha limitato l'intervento da sottoporre ad istruttoria alla tratta Rimini FS - Riccione FS ed ha trasmesso il progetto preliminare, che costituisce un aggiornamento di quello finanziato ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, agli enti gestori delle interferenze; - che la regione Emilia-Romagna, con delibera della giunta regionale n. 1221 del 30 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto, tra l'altro sottolineando, per quanto concerne gli aspetti di compatibilità ambientale, come per la tratta in questione sia stata esperita la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dall'ulteriore procedura di VIA, e ha formulato la propria valutazione positiva sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002; -che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali in data 8 novembre 2003, recependo le indicazioni delle competenti Soprintendenze; -che parere favorevole, con prescrizioni attinenti sia alle successive fasi di programmazione che agli aspetti economici, ha espresso anche la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, con voto n. 282/M, nella seduta del 25 marzo 2004; |
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