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D. 20/12/2004 n. 110

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 110 Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita - progetto definitivo. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Vista la COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 110 Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita - progetto definitivo. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Vista la c.d. «legge obiettivo», che all'art. 1, ha stabilito che le inrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

- Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

- Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli

articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

-Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

-Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

• il comma 128 che rifinanzia il FAS;

• il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

• i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico- finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

-Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 -è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

-Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata la «Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»;

-Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

- Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

- Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico- finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco «A» e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonchè tempi e modalità di erogazioni;

- Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unila- rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

- Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

- Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico- finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco «A» e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonchè tempi e modalità di erogazioni;

- Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unila- teralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

-Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

-Vista la nota 17 giugno 2004, n. 382, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità dei Fondi per le aree sottoutilizzate;

-Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

 

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