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D. 20/12/2004 n. 100

COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 100

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Nuova conca di accesso al porto di Cremona.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

-Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

-Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

- Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato

-da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

- Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

- Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra gli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature porto di Cremona», del costo complessivo di 57,843 milioni di euro;

-Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

- Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

- Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

-Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finchè l'intesa non si perfezioni;

- Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale

- in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

- Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare della «Nuova conca di accesso al porto di Cremona», proponendone l'approvazione in linea tecnica;

- Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

- Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

- Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli «Hub interportuali», l'intervento denominato «Conca di accesso e attrezzature al porto di Cremona»;

- Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

- che il progetto sottoposto a questo Comitato prevede la costruzione di una nuova conca di accesso al porto di Cremona, indispensabile per assicurare la funzionalità del porto stesso, che rappresenta anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po e che costituisce il fulcro di un centro intermodale, unico in Italia a disporre anche della modalità d'acqua, e importante punto di riferimento per quelle imprese che intendono insediarsi in un'area fortemente sviluppata, quale quella padana, e sfruttare condizioni logistiche ottimali;

- che la necessità della costruzione di una nuova conca è conseguente al progressivo abbassamento dell'alveo del Po, che rende inutilizzabile, per periodi sempre più lunghi nel corso dell'anno, l'attuale conca (costituita dalla conca originaria, risalente agli anni `60, e dalla relativa avanconca, entrata in servizio nel 1981 per ovviare agli iniziali succitati abbassamenti), precludendo così anche l'accesso al canale navigabile Milano-Cremona-Po;

- che tale indispensabilità è emersa anche da un apposito studio, commissionato nel 1994 dal Consorzio del canale Milano-Cremona, per valutare, tra l'altro, l'evoluzione dei fondali del Po a Cremona;

- che il suddetto Consorzio ha affidato in data 27 maggio 1997 l'incarico di predisporre il progetto preliminare della nuova conca, progetto che è stato rimesso al committente il 5 agosto 1999 e approvato definitivamente, il 25 gennaio 2000, dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio stesso;

-che l'intervento previsto include opere che riguardano la struttura della conca vera e propria ed opere di rimodellamento dei canali di accesso di monte e di valle (c.d. «mandracchi») e interessa un'area notevolmente estesa e adiacente al Po e che, in particolare, il progetto prevede anche opere elettromeccaniche e impianti elettrici, nonchè la realizzazione di un impianto idrovoro di sollevamento dell'acqua, destinato anche ad assolvere alla duplice funzione di attingere acqua dal fiume, alimentando il bacino artificiale del porto in caso di carenza delle altre fonti di approvvigionamento idrico, e di far defluire l'acqua in eccesso dal medesimo bacino portuale in caso di emergenza; mentre, per consentire la funzionalità del porto anche durante la fase di esecuzione dei lavori, è prevista la realizzazione di una conca po- sta davanti all'avanconca esistente e denominata, pertanto, preavanconca;

- che l'intervento stesso, unico in Italia per le caratteristiche costruttive ed operative, va considerato anche dal punto di vista della promozione e della divulgazione della navigazione interna, rendendo l'opera disponibile all'accesso del pubblico per le parti più significative ed interessanti dal punto di vista ingegneristico;

- che l'Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, istituita con legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 - modificata con legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 - e subentrata al predetto Consorzio, ha acquisito il progetto esistente e si è fatta carico di proseguire l'iter procedurale per giungere al progetto esecutivo ed al successivo appalto dei lavori;

- che il progetto trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è corredato dallo studio d'impatto ambientale e prevede un'ipotesi di variante, denominata «variante gennaio 2003», che in realtà - come rileva il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 22, reso in data 11 giugno 2004 - rappresenta una proposta di aggiornamento progettuale, che tiene conto dei mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento rispetto all'epoca di redazione del progetto iniziale e che mira a limitare l'impegno dei suoli interessati dagli interventi, evitando così di coinvolgere le aree sensibili;

- che l'adozione della suddetta «variante gennaio 2003» non altera sostanzialmente il progetto in quanto a finalità, localizzazione e strutture essenziali delle opere previste, ed individua, quali cambiamenti: la riduzione da 200 a 120 m delle dimensioni della conca, che - mentre nel progetto è organizzata in due vasche di differenti dimensioni - figura ora formata da un'unica vasca che viene posta sulla destra idrografica della conca esistente, con la conseguenza di conservare inalterati sia l'argine maestro di sinistra che l'avanconca e la banchina di approdo; l'innalzamento della soglia di fondo della nuova conca da 20,40 a 22,24 m slm (da definire meglio nel progetto definitivo); l'adeguamento del mandracchio con opere di sostegno delle sponde in previsione di un suo progressivo abbassamento in relazione all'andamento dei fondali del Po, senza modifiche alla bocca d'ingresso e di conseguenza senza interessamento delle aree comprese nel S.I.C.(sito d'importanza comunitaria) la realizzazione di un maggior numero di posti di attesa e/o sosta per le navi in transito;

- che la suddetta Azienda ha trasmesso la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero per i beni e le attività culturali, inviando copia del progetto preliminare e dello studio d'impatto ambientale anche alle altre Amministrazioni ed Enti interessati;

-che il Ministero delle attività produttive, con nota n. 813374 del 14 aprile 2003, ha inviato il proprio parere favorevole;

- che la regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VII/13823 del 25 luglio 2003, ha formulato parere favorevole in merito al progetto preliminare dell'opera in esame, nonchè alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera stessa, subordinatamente al recepimento di prescrizioni ed indicazioni, che dovranno trovare riscontro in sede di progetto definitivo e per le quali la regione «procederà ad una specifica verifica di ottemperanza e riservandosi - in ogni caso - di formulare, in quella stessa sede, proposte di varianti migliorative non essenziali, finalizzate alla minimizzazione degli impatti»;

 

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