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D. 20/12/2002(GU n. 305 del 31-12-2002) Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio - marzo 2003). Il Capo del Dipartimento del tesoro - Direzione V -Vista la Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; - Visto il proprio Decreto del 16 settembre 2002, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; -Visto da ultimo il proprio Decreto del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; - Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo Decreto legislativo; -Visto l'art. 2 del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 .....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) .....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento"; Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento; -Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del Decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo; -Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo; -Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella. Art. 2. 1. Il presente Decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 marzo 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente Decreto devono essere aumentati della metà. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A). 2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 ottobre 2002 - 31 dicembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2002 Il capo della Direzione V: Maresca Allegato A Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge sull'usura (*) Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1 luglio - 30 settembre 2002 applicazione dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2003 Categorie di operazioni Classi di importo in unità di euro Tassi medi (su base annua) Aperture di credito in conto corrente (1). fino a 5.000 12,34 oltre 5.000 9,73 Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) fino a 5.000 7,69 oltre 5.000 6,72 Factoring (3) fino a 50.000 7,74 oltre 50.000 6,37 Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) -10,54 Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) fino a 5.000 20,36 oltre 5.000 15,19 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) fino a 5.000 20,31 oltre 5.000 12,67 Leasing (7).... fino a 5.000 15,01 oltre 5.000 fino a 25.000 10,18 oltre 25.000 fino a 50.000 8,90 oltre 50.000 6,68 Credito finalizzato all'acquisto fino a 1.500 19,97 Oltre 1.500 fino a 5.000 15,19 oltre 5.000 11,56 Mutui (9) -5,37 Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,59 punti percentuali. Legenda delle categorie di operazioni. (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi): (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia. (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti -sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private. (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri. (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine. (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine. (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali adesso assimilabili. (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni. (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo. (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale. Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge sull'usura -Nota metodologica La Legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale", il "credito revolving" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario. I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la Legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
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