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D. 20/12/2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 2001

(GU n. 300 del 28-12-2001)

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della Legge 23 dicembre 1999,

n. 488 e dall'art. 144, comma 1, tabella 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

-Visto l'art. 54, comma 1, tabella 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e l'art. 144, comma 1, tabella 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti il finanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalle sopra citate leggi;

- Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

-Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste dalle richiamate leggi;

- Vista la nota n. 3971/IC del 5 settembre 2001 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria hanno convenuto di confermare la ripartizione delle disponibilità finanziarie previste dalle suddette leggi;

- Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione può essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessità degli interventi;

- Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta: Le risorse stanziate dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 144, comma 1, tabella 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono ripartite nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999. Il presente Decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

 

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