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D. 20/09/2005 n. 192AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 20 settembre 2005 n. 192 Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. L’Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas Nella riunione del 20 settembre 2005; -Visti: la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990); la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004); la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/2004 e successive modifiche e integrazioni; -Considerato che: con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento); al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando: l'avvio degli accertamenti: a) per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° luglio 2005; b) per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005; c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006; il differimento di un anno dei termini di cui al precedente alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000; sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l'altro: i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai fini della documentazione da sottoporre ad accertamento ai sensi del regolamento; l'opportunità di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale, per l'invio da parte del venditore di gas della documentazione di cui al precedente alinea; la mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti; la difficoltà di stabilire un contatto diretto tra 1'installatore e 1'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi incontrati nell'attività di accertamento; sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Ani gas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre 2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani di Brescia (prot. n. 17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di: prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva attività di accertamento ai sensi del regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas per le richieste di attivazioni alle quali non si è ancora dato seguito a causa dell'incompletezza, in numerosi casi, della documentazione predisposta dagli installatori ed inviata dai clienti finali ai distributori; introdurre nel regolamento disposizioni relative agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la necessaria diligenza nella compilazione della documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas; indagare sulla corretta attuazione della deliberazione n. 40/2004 da parte di distributori e venditori di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti: a) adottino comportamenti difformi dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficoltà per gli installatori e disagi per i clienti finali in fase di attivazione della fornitura; b) attribuiscano esito negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento, provocando in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso; differire: a) almeno di dodici mesi l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta con la necessità di non aggiungere le criticità di tale avvio alle difficoltà derivanti dall'attuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza dell'avvio di tali accertamenti con l'inizio della stagione invernale; b) almeno al 1° ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, motivando tale richiesta con la necessità di approfondire le disposizioni del Titolo IV del regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione; c) di un ulteriore anno la decorrenza degli adempimenti previsti per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, al fine di consentire una adeguata preparazione per tutti i soggetti interessati; le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonchè degli installatori, nelle riunioni convocate dall'Autorità in data 14 settembre 2005 una verifica dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/2004, hanno richiesto l'istituzione da parte dell'Autorità stessa di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua attuazione; il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) ha provveduto a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza ai fini dell'attuazione del regolamento e sta svolgendo il ruolo di referente per ogni controversia tecnica; - Ritenuto che: sia necessario individuare con urgenza disposizioni transitorie che consentano una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai clienti finali al fine di evitare disagi anche in previsione dell'imminente inizio della stagione invernale; tali disposizioni transitorie: debbano consentire l'attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che siano pervenuti al distributore almeno: a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale; b) l'allegato B, corredato dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza; non debbano escludere, entro tempi certi, la successiva attività di accertamento della documentazione inviata dal cliente finale, una volta che essa sia stata completata; sia opportuno introdurre altresì integrazioni al regolamento che favoriscano il superamento delle criticità segnalate sia dai clienti finali sia dalle asso ciazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonchè degli installatori a seguito dell'attuazione del regolamento medesimo; sia opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorità di un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, che coinvolga le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonchè dalle associazioni di categoria degli installatori e che a tale gruppo di lavoro debbano partecipare anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e il Cig; sia necessario avviare un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004; Delibera: 1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/2004: a) all'art. 11 è aggiunto il seguente comma: «11.7 Il distributore comunica per iscritto alla competente Camera di commercio, industria e artigianato, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.» b) all'art. 13, comma 1, lettera b, le parole «sottoscrizione del contratto» sono sostituite dalle parole «richiesta di attivazione» c) all'art. 13, comma 1, dopo la lettera c è aggiunta la seguente lettera d; «d) il venditore fornisce la documentazione di cui alla precedente lettera b, in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura: (i) tramite sportello, se esistente; (ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;» d) il comma 16.6 è sostituito dal seguente: «16.6 Il distributore, qualora, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui: a) indica la documentazione che non è ancora pervenuta; b) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa; c) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas; d) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.» e) all'art. 18, dopo il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi: «18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno: a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale b) l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza. 18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente: a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i centottanta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura: (i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge; (ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D; b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas; c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui: (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento; (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non condor mità alle norme tecniche vigenti riscontrate; (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente; |
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