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D. 20/09/2002(GU n. 239 del 11-10-2002) Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana. Il Ministro della Salute di concerto con Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -Visti gli articoli 16, 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; -Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per il comune di Villafrati; - Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla Regione siciliana ai sensi degli articoli 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro nel comune di Villafrati, non può superare il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 2,4 mg/l. 2. La deroga di cui al comma 1 può essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003. Art. 2. 1. La Regione siciliana informa le autorità sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima regione, anche per il tramite delle aziende unità sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati al consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole. Art. 3. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile. Art. 4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga. 2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile. Art. 5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana R oma, 20 settembre 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
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