| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 18/10/2001(G. U. n. 287 del 11-12-2001) Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 229/2001). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 18 ottobre 2001, Premesso che: - l'art. 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; l'art. 2, comma 12, lettera n), della Legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti; Visti: - la Legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettere h), m), e n) e l'art. 2, comma 37; - il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; -il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'art. 10, n. 1; -il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e in particolare l'art. 3; Visti: - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988, ed in particolare il punto 3.1.6; - il Decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2000; Viste: -la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; - la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999; -la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000; -la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/2000, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale -n. 237 del 22 novembre 2000; -la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001; -Visto il documento per la consultazione "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali" (Prot. AU/00/323), approvato e diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000 (di seguito: documento per la consultazione) e le conseguenti osservazioni presentate dai soggetti interessati; - Considerati i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al soprarichiamato documento per la consultazione dai soggetti interessati; -Considerato che: i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio ed i clienti del mercato vincolato sono oggi disciplinati da contratti di diritto privato contenenti condizioni generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi e da regolamenti di utenza, che costituiscono parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'ente locale concedente il servizio di distribuzione del gas e l'impresa concessionaria; l'Autorità ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni presentati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della Legge n. 481/1995, da utenti e da consumatori, sia singoli sia associati, in cui si segnalano violazioni o condizioni ritenute inique nei rapporti di fornitura sopra richiamati; - Ritenuto che sia opportuno: definire condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura ai clienti morosi; proporre le stesse condizioni contrattuali anche ai clienti del mercato libero, ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni contrattuali specifiche definite dagli esercenti, che il cliente può scegliere o negoziare in alternativa; Delibera: Titolo I Definizioni, oggetto ed ambito di applicazione Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni a) anno termico è il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta giugno dell'anno successivo b) autolettura è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura c) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas d) cliente buon pagatore è il cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi, purchè non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito e) cliente del mercato libero è il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 164/2000 ha e si avvale della capacità di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema" f) cliente del mercato vincolato è il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 164/2000, non ha o non si avvale della capacità di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema" g) cliente finale è il consumatore che acquista gas per uso proprio h) contratto di vendita è il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del cliente finale prestazioni periodiche o continuative i) deposito cauzionale è la somma versata dal cliente finale all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di vendita j) domiciliazione bancaria è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario k) domiciliazione postale è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce il mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale l) esercente è ogni soggetto che effettua il servizio di vendita di gas naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la separazione del servizio di vendita del gas naturale da quello di distribuzione prevista dall'art. 21, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, per esercente il servizio di vendita si intende l'esercente il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale m) esercente multiservizio è l'esercente che eroga anche altri servizi di pubblica utilità n) fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva o) fatturazione stimata o in acconto è la fatturazione riferita ai consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero alla portata delle apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto di fatturazione p) gruppo di misura accessibile è il gruppo di misura al quale l'esercente può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del cliente finale o di altra persona da questi deputata per consentire l'accesso al luogo in cui è collocato il gruppo di misura q) gruppo di misura è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati r) lettura è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura s) procedura di reclamo sono le regole che l'esercente e il cliente finale sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo t) reclamo è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello o ufficio dell'esercente, con la quale il cliente finale esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di vendita sottoscritto o dal regolamento di utenza e per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra esercente e cliente finale. Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione 2.1. La presente direttiva definisce condizioni inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale a clienti del mercato vincolato e a clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi (richiamati nel seguito come "i clienti"). L'esercente può introdurre nei contratti di vendita in modo trasparente condizioni più favorevoli per i clienti nel rispetto del principio di non discriminazione. 2.2. Le condizioni contrattuali di cui al comma 2.1 sono anche proposte in modo trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento, dall'esercente il servizio di vendita ai clienti del mercato libero. Fermo restando l'obbligo di proporre tali condizioni contrattuali, l'esercente può offrire come opzioni aggiuntive differenti condizioni contrattuali, che il cliente del mercato libero può negoziare con l'esercente e scegliere in alternativa. Titolo II Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi Art. 3. Lettura del gruppo di misura 3.1. Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura a) almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno b) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno c) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili; 3.2. In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva; |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|