Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 18/09/2002

(GU n. 227 del 27-9-2002)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il Ministro dell'Interno

-Vista la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570

-Visto l'art. 1 della Legge 13 maggio 1961, n. 469

-Visto l'art. 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 966

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

-Visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

- Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private

- Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

- Visto l'art. 11 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente

articolo, sono realizzate e gestite in modo da

a) minimizzare le cause di incendio

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente Decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso. Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente Decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie

a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi

b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.

4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresì

a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione

b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

Art. 5. Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente Decreto.

2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonchè ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno: Decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; Decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; Decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; Decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

2. Il presente Decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2002 Il Ministro: Pisanu Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private Titolo I Definizioni e classificazione

1. Generalità.

1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con Decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre

a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale

b) esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro

c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro

d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti

e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI

60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

1.2 Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate: tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.); tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D; tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero; tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).

1.3 Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982). Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

2. Ubicazione.

2.1 Generalità.

1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri

b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purchè queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

 

Pagina 1/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional