Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 18/08/1934 n. 5261

TITOLO VIII Disposizioni relative al suolo e allo spazio pubblico

Art. 84. - Occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblicoÈ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accoglierla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa conveniente, non contrastante col decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene. È vietato del pari transitare sui marciapiedi con veicoli a traino animale o meccanico. Per l'attraversamento di essi allo scopo di entrare negli stabili o uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione di apposito passo carrabile.

Art. 85. - Occupazione permanente del suolo e sottosuolo pubblico Il Sindaco può consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità. Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi. Può altresì il Comune consentire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche elettriche e simili. Il concessionario, oltre che al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo reso difficile o pericoloso il pubblico transito. La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate.

Art. 86. - Manomissione del suolo stradale È inibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato. Il ripristino della pavimentazione stradale dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione è eseguito, nel caso di autorizzazione rilasciata a privati, dagli appaltatori della manutenzione stradale, sotto la direzione dei competenti Uffici del Comune, ed a spese del titolare dell'autorizzazione, nel caso di autorizzazione rilasciata ad Aziende che gestiscono i pubblici servizi. Il restauro suddetto verrà eseguito a completa cura e spese dell'Azienda titolare dell'autorizzazione.

Art. 87. - Manutenzione di aree private destinate a strade pubbliche Le aree di proprietà privata, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico previsti dal Piano regolatore di massima e dai piani particolareggiati, debbono essere, al pari di ogni altra area scoperta, debitamente recintate. L'inosservanza di detto obbligo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 94 del presente Regolamento e di quelle previste dall'art. 41 della Legge generale urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, comporta l'esecuzione d'ufficio a carico del proprietario. Dall'obbligo della recinzione possono essere esentati il proprietario o gli altri interessati che chiedano ed ottengano dal Comune speciale autorizzazione di lasciare aperte le dette aree al pubblico transito. Tale autorizzazione può essere concessa, sempreché risulti compatibile con le normali esigenze del traffico e delle comunicazioni con le vie adiacenti, quando sia stato constatato che i richiedenti hanno creato sull'area stessa le condizioni necessarie e sufficienti per la viabilità (piattaforma stradale, marciapiedi, fogne, illuminazione, ecc.) ed a condizione che essi si obblighino solidalmente, fornendo le garanzie che il Comune richiederà nei singoli casi, alla manutenzione in buono stato all'infuori di qualsiasi concorso dell'Amministrazione ed assumano la responsabilità solidale per i danni derivanti da difetti di costruzione o di manutenzione, dal fatto proprio o di terzi o da qualsiasi altra causa. Fino a quando il Comune dopo aver proceduto alle espropriazioni necessarie. alla costruzione e sistemazione dei manufatti e loro accessori ed ai rela- tivi servizi non abbia provveduto alla regolare iscrizione di dette aree nell'elenco ufficiale delle strade pubbliche e quindi alla immissione di esse nel proprio demanio stradale, le aree stesse, anche se già aperte al pubblico transito ai sensi del comma precedente, non sono considerate strade pubbliche.

Art. 87/A. - Strade private L'autorizzazione a costruire strade non previste dal Piano regolatore particolareggiato di esecuzione può essere concessa in sede di approvazione del piano di lottizzazione dell'isolato, previo impegno da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla sistemazione, alla illuminazione ed allo sbarramento della strada privata, agli imbocchi con la strada pubblica mediante muri, cancellate o termini lapidei collegati o meno da catene. La concessione di licenze di costruzione per fabbricati che abbiano un fronte su strade private è subordinata all'autorizzazione predetta, salvi restando sempre i diritti dei terzi. Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle strade private di fatto già esistenti e nelle quali siano state eseguite costruzioni. Il libero transito sulle strade private può essere consentito alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, sempreché i fabbricati eventualmente esistenti rispondano alle esigenze del decoro e dell'estetica. La denominazione stradale e la numerazione civica, apposte per necessità anagrafiche anche alle vie non facenti parte del demanio stradale del Comune, non mutano la condizione giuridica delle medesime. Di tutte le vie private già esistenti, che siano lasciate aperte al pubblico transito, sarà formato un elenco che sarà semestralmente aggiornato e pubblicato. Il proprietario, o gli altri interessati, nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il primo elenco o le successive aggiunte al medesimo, dovranno munirsi di espressa autorizzazione a mantenere aperte al transito le strade stesse ai sensi di questo articolo. Il diniego di autorizzazione o la mancata richiesta di essa nel termine suindicato comporta l'obbligo della recinzione ai sensi del comma 1 dell'art. 87. Gli impegni ed obblighi assunti dai proprietari ai sensi di questo articolo o del precedente si trasmettono ai loro aventi causa ed il relativo atto sarà soggetto a trascrizione.

Art. 88. - Tende aggettanti nello spazio pubblico Il Sindaco può permettere l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi. Di regola, le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal marciapiede. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di 2,20 m dal suolo, salvo casi speciali, in cui una minore distanza, a giudizio del Comune, non nuoccia al decoro della località - o al libero transito. Ove nulla osti nei rapporti della luce e dell'areazione dei piani ammezzati, può essere rilasciata l'autorizzazione di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolunni dei portici. In tal caso le tende debbono essere uguali per materia, forma colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e per l'abbassamento conformi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Comune. Per gli immobili di interesse archeologico o storico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti. L'autorizzazione di apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, o quando vengano a nuocere al libero transito ovvero impediscano la veduta in danno dei vicini.

TITOLO IX Disposizioni generali transitorie

Art. 89. -Altezza dei fabbricati in alcune vie della parte centrale della città Piano attico Nella parte centrale della città può essere raggiunta l'altezza di 12 m anche nelle vie e piazze di larghezza inferiore a 8 m, quando, a giudizio dell'ufficiale sanitario, si provveda ad assicurare al fabbricato da costruire o da ricostruire condizioni igieniche soddisfacenti. In ogni caso è consentito un piano attico costruito con ritiro non inferiore all'altezza.

Art. 90. - Applicabilità del Regolamento a precedenti autorizzazioni Le costruzioni o trasformazioni di immobili non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso anche se le relative autorizzazioni siano state accordate sotto l'impero di disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 91. - Osservanza del Regolamento d'igiene Oltre le norme contenute nel presente Regolamento, devono, nella progettazione e nell'esecuzione di opere edilizie, essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Regolamento d'igiene comunale.

Art. 92. - Costruzioni rurali Per le costruzioni rurali devono essere osservate le speciali norme contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti il territorio dell'Agro romano.

Art. 93. - Revoca di concessioni su suolo e spazio pubblico Entro tre anni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Comune potrà rivedere le autorizzazioni di cui agli articoli 45 e 49, rilasciate in base a disposizioni precedentemente in vigore, e ordinarne la revoca quando risultino in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 94. - Sanzioni penali Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale; salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti. Qualora si tratti di contravvenzioni riferentisi ad occupazioni di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione e di desistere dagli atti vietati distruggendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali. Qualora invece si tratti di contravvenzioni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori o dal mancato adempimento di atti obbligatori, la intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di eseguirli. Se trattasi di lavori da eseguirsi su proprietà privata autorizzati, ma non condotti secondo le norme stabilite dal presente RE, il Sindaco, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Se trattasi, invece, di lavori già in precedenza sospesi e che vengano lo stesso proseguiti, oppure di lavori iniziati senza regolare autorizzazione, il Sindaco ne ordina la demolizione. a spese e rischio del contravventore, en- tro un termine il più possibilmente breve. Il Sindaco ha facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dei contravventori, quando questi non diano esecuzione alle diffide ad essi notificate in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e del R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640, art. 4.

Art. 95. - Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli esecutori dei lavori. nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle leggi vigenti. Allegato A ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ (Art. 17 del Regolamento) Il limite della parte centrale della città di cui all'art. 17, è costituito dalle seguenti strade: Piazza del Popolo, via del Babuino, vicolo del Borghetto, via Margutta, via d'Alibert, via di S. Sebastianello, piazza della Trinità dei Monti, via Sistina, via Francesco Crispi, via di Porta Pinciana, piazzale Italia, via Pinciana, Largo Tartini. via R. Giovannelli, Largo Ponchielli, via Salaria, viale Regina Margherita, via G.B. Morgagni, viale del Policlinico, viale Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, via di Porta S. Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Reti. via dei Piceni, via dei Marsi, viale Labicano, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana, piazza di S. Croce in Gerusalemme, viale Carlo Felice, via Emanuele Filiberto, via Domenico Fontana, piazza S. Giovanni in Laterano, via San Stefano Rotondo, via SS. Quattro, perimetro del Colosseo, via dell'Impero fino a via Cavour, perimetro del Foro Romano fino a via S. Teodoro, via S. Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via S. Maria in Cosmedin, Lungotevere Aventino, via Marmorata fino a Porta S. Paolo, piazzale Ostiense, viale del Campo Boario fino al Tevere, riva del Tevere fino alla via B. Franklin, Lungotevere Testaccio fino a piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, piazza di Porta Protese, piazzale Portuense, viale Portuense, viale Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo, via Morosini, via Goffredo Mameli, via Garibaldi, via della Lungara, piazza della Rovere, via dei Penitenzieri, Borgo S. Spirito, piazza del Risorgimento, via Leone IV, via Sebastiano Veniero, via Tunisi, via Andrea Doria, viale delle Milizie, piazza delle Cinque Giornate, Lungotevere Michelangelo, ponte Margherita, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Maria Luisa di Savoia fino a Piazza del Popolo.

 

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