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D. 18/06/1992 n. 50

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) "appalti pubblici di servizi", i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:

I) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 71/305/CEE; II) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati agli

articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti che ottemperano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva; III) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari. Tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; IV) dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;

V) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; VI) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato - di conciliazione; VII) dei contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, al la vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, non ché dei contratti per i servizi forniti da banche centrali; VIII) degli appalti di lavori; IX) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risul tati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nel- l'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia inte ramente retribuita da tale amministrazione;

b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - avente personalità giuridica, e -la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 30-ter di detta direttiva 71/305/CEE;

c) "prestatori di servizi", le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti un'offerta e "candidato" chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata;

d) "procedure aperte", le procedure nazionali nell'ambito delle quali i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;

e) "procedure ristrette", le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione;

f) "procedure negoziate", le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi;

g) "concorsi di progettazione", le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.

Art. 2. Servizi e prodotti - Valore Un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati I A e I B della presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto.

Art. 3. Amministrazioni - procedure di aggiudicazione

1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi dell'articolo 1-bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE.

Art. 4 La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della Direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6, par. 2 di detta direttiva 6.

b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Art. 5 La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla Decisione 71/306/CEE 7;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Art. 6

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Art. 7

1. La presente direttiva si applica:

-agli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato IB, ai servizi della categoria 8 dell'allegato IA e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200.000 ECU;

- agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,

I) attribuiti alle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ECU di 130.000 diritti speciali di prelevo (DSP); II) attribuiti alle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 1, lettera

b) e diverse da quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200.000 DSP.

b) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. Il metodo di calcolo previsto al primo comma è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.

3. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare può venir scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo.

4. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del caso:

- nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;

- nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonché di altri tipi di rimunerazione;

- nel caso di contratti che comprendono la progettazione, dell'onorario o della commissione da pagare. Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore di ciascun lotto per calcolare l'importo di cui sopra. Se il valore dei lotti è pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo l per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 ECU, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non venga a superare il 20% del valore complessivo stimato di tutti i lotti.

5. Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è:

- se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

-se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo il valore dell'appalto può stabilirsi in base:

- al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

- al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi.

 

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