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D. 17/11/2004

AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 17 novembre 2004 Individuazione dei beni immobili di proprietą dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

-Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

-Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

- Vista la nota prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

- Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

-Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota prot. n. 42 usc/2004 del 16 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprietą dello stesso;

- Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nella medesima nota del 16 dicembre 2004 con cui si attesta la proprietą dei beni immobili ricompresi nell'elenco trasmesso; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolaritą dei beni stessi;

-Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

-Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art.1. Sono di proprietą dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietą degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchč effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 č ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivitą di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5. Il presente decreto potrą essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6. Eventuali accertate difformitą relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolaritą del diritto sugli immobili. Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004 Il direttore: Spitz

 

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