| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 17/09/2003 n. 2264(GU n. 245 del 21-10-2003) Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni e D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni - Valutazione dell'impatto ambientale del progetto preliminare di «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 -Circonvallazione di Trento». (Deliberazione n. 2264). La Giunta Provinciale -Udita la relazione; -Visto il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all'intervento in oggetto, il cui avviso al pubblico di avvio della procedura di v.i.a., ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, č stato pubblicato nei quotidiani Corriere della Sera, Alto Adige, Trentino, Dolomiten, L'Adige, L'Arena, in data 10 giugno 2003 e successivamente rinnovato, con l'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali riscontrati erronei, il giorno 20 giugno 2003; -Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1485 del 27 giugno 2003; -Preso atto del contenuto del rapporto istruttorio redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, depositato presso la segreteria del comitato provinciale per l'ambiente in data 12 settembre 2003; - Visti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni ai servizi provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate specificate in premessa, acquisiti in sede di conferenza dei servizi di data 10 settembre 2003; - Preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte di cui all'art. 4 della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni; -Visto il verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003 del comitato provinciale per l'ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - Considerato che il tracciato in sinistra orografica del fiume Adige denominato «alternativa 2 -parietale» risulta complessivamente compatibile con le finalitą previste dalla Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni; - Vista la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attivitą produttive); - Visto il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); -Visto lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, e in particolare gli articoli 8, 9 e 14; -Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; -Visti gli articoli 18, 20 e 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche); - Visto l'art. 4 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchč potestą statale di indirizzo e coordinamento); - Visto l'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e le relative norme di attuazione; - Vista la Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, recante «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre l989, n. 13-11/Leg., e successive modifiche ed integrazioni; -Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo »; - Visto l'art. 11, comma 4, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni; -Ad unanimitą dei voti, espressi nelle forme di Legge; 1) Di esprimere valutazione negativa in ordine alla compatibilitą ambientale del progetto preliminare denominato «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 - Circonvallazione di Trento », per quanto riguarda la realizzazione del tracciato che si sviluppa in destra orografica del fiume Adige, proposto da Italferr S.p.a. in nome e per conto di Rete ferroviaria italiana S.p.a., in conformitą al parere negativo espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) Di esprimere valutazione positiva in ordine alla compatibilitą ambientale del progetto di cui al punto 1), relativamente alla realizzazione del tracciato alternativo denominato «alternativa 2 - parietale», proposto dalla provincia autonoma di Trento, in conformitą al parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel citato verbale di deliberazione n. 24/2003, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate: lo studio di impatto ambientale e il relativo progetto devono analizzare l'intero percorso ricadente nel territorio della provincia di Trento, dal confine nord al confine sud, suddividendo eventualmente lo stesso in lotti funzionali per la realizzazione e definendo le prioritą di realizzazione; l'eventuale suddivisione in lotti a prioritą diverse deve essere accompagnata da un'analisi sulle possibili ripercussioni a medio e lungo periodo sia nei confronti della rete viaria che di quella ferroviaria, anche in funzione della realizzazione di eventuali lotti fuori provincia; devono essere definite le misure di accompagnamento atte a favorire l'utilizzo della ferrovia e trasferire quindi il maggior numero di merci su tale sistema di trasporto; devono essere realizzati specifici e approfonditi studi di natura geologica, idrogeologica e geotecnica al fine di definire in dettaglio le caratteristiche degli ammassi rocciosi attraversati e definire, con la minore incertezza possibile, l'esatto tracciato da seguire, anche per garantire la sicurezza e la vivibilitą negli agglomerati urbani interessati; devono essere realizzate specifiche e approfondite analisi e studi volti a determinare le possibili ripercussioni, sia a breve che a lungo termine, legate al depauperamento delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, definendo le eventuali misure compensative; nell'analisi si devono tenere in considerazione sia le derivazioni esistenti per uso idropotabile che quelle per usi irriguo; gli attraversamenti dei corsi d'acqua principali devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 300 anni e mantenendo un franco idraulico possibilmente nettamente superiore a quello minimo previsto per Legge. I manufatti devono avere caratteristiche tali da non modificare gli attuali parametri di scorrimento; gli attraversamenti dei corsi d'acqua secondari devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 200 anni; lo studio di impatto ambientale deve approfondire le possibili interazioni tra tracciato e aree protette (biotopi, S.I.C., ecc.), anche se derivanti dall'attraversamento in galleria dei siti. In particolare deve essere evidenziata l'eventuale interferenza con habitat prioritari; lo studio di impatto ambientale deve prevedere un quadro programmatorio inteso a prospettare il recupero di determinate infrastrutturazioni esistenti, eventualmente dismesse a seguito della realizzazione dell'opera; deve essere studiato l'inserimento ambientale e paesaggistico delle interconnessioni, rispettando eventuali emergenze particolarmente significative sotto il profilo architettonico ed ambientale; devono essere approfondite le tematiche paesaggistiche sul dettaglio delle opere (luoghi logistici previsti agli ingressi delle finestre delle diverse gallerie e opere d'arte in genere) in modo che i diversi manufatti possano trovare un approccio concreto con il territorio, in termini localizzativi, insediativi e mitigativi; devono essere individuate sul territorio le aree destinate a discarica del materiale di risulta e i flussi di traffico indotto relativi alla movimentazione di queste notevoli quantitą di materiale; devono essere approfondite le possibili interferenze con le opere previste dal Piano provinciale della mobilitą per i prossimi 10-15 anni, in particolare con l'eventuale completamento dell'A31; 3) di rappresentare allo Stato la necessitą che il lotto 3 (circonvallazione di Trento e Rovereto) abbia lo stesso livello di prioritą dei rimanenti tre lotti considerati prioritari da R.F.I. nel progetto presentato e che tale lotto consideri comunque tutta la circonvallazione dell'area urbana di Trento e Rovereto; 4) di rappresentare allo Stato la necessitą di una nuova valutazione di impatto ambientale in ordine al tracciato proposto dalla provincia autonoma di Trento denominato «alternativa 2 - parietale», da effettuarsi sul progetto definitivo, comunque in osservanza della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata decennale, prorogabile in relazione alle esigenze di realizzazione dell'opera; 7) di ribadire che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza rispetto ai ricorsi presentati dalla provincia autonoma di Trento alla Corte costituzionale nei confronti della Legge n. 443/2001 e del Decreto legislativo n. 190/2002; 8) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Ministeri statali competenti, a Italferr S.p.a. e a Rete ferroviaria italiana S.p.a.; 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, contro il presente provvedimento č ammesso ricorso in opposizione alla giunta provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Adunanza chiusa ad ore 13,30. Verbale letto, approvato e sottoscritto. Trento, 17 settembre 2003 Il presidente: Dellai Il dirigente: Moreschini
Pagina 1/1
|
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|