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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEEDirettiva CEE 17/05/1977 n. 77/388/CEE Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE -visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articolo 99 e 100, -vista la proposta della Commissione, -visto il parere del Parlamento europeo, -visto il parere del Comitato economico e sociale, -considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari; - considerando che, in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, il bilancio delle Comunità; che queste risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie; - considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali e l’interpenetrazione dell’economie; -considerando che è opportuno tener conto dell’obiettivo della soppressione delle imposizioni all’importazione e delle detassazioni all’esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari in ordine all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi, onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno; - considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali; - considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni; - considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci; -considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta debbono essere armonizzati affinchù l’applicazione e le modifiche successive dell’aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data; - considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l’applicazione alle operazioni imponibili dell’aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri; considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell’imposta applicata allo stadio antecedente; -considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni, per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri; -considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un’incidenza sul livello reale di percezione, e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri; considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all’estero; - considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l’ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie; - considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione; che, per quan- to riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’imposta sul valore aggiunto a monte, a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie; -considerando che è necessario garantire l’applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che, a tal fine, è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione; che l’istituzione di un comitato dell’imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione; -considerando che è opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali; - considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva; - considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori, ha adottato la presente decisione: CAPO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell’imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli. Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, affinché il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978. CAPO II CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 2 Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni. CAPO III TERRITORIALITÀ Articolo 3 1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, l’« interno del paese » corrisponde al campo d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall’articolo 227. 2. Sono esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali: Repubblica federale di Germania: isola di Helgoland, territorio di Buesingen: Regno di Danimarca: Groenlandia; Repubblica italiana: Livigno, Campione d’Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano. 3. La Commissione, se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte. CAPO IV SOGGETTI PASSIVI Articolo 4 1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. 3. Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un’operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti: a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo. Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di prima consegna, oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna, purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente. Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo; b) la cessione di un terreno edificabile. Si considerano terreni edificabili i terreni, attrezzati o no, definiti tal dagli Stati membri. 4. L’espressione « in modo indipendente », di cui al paragrafo 1, esclude dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro. Con riserva della consultazione di cui all’articolo 29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. 5. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili. Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28. CAPO OPERAZIONI IMPONIBILI Articolo 5 - Cessioni di beni 1. Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. 2. Sono considerati beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili. 3. Gli Stati membri possono considerate beni materiali: a) determinati diritti su beni immobili; b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d’uso sui beni immobili; c) le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte. 4. Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1: a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge; b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata; |
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