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D. 17/02/1987 n. 80

MISSIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1987, N. 80.

Art. 1.

1. I requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i candidati devono possedere per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici non economici, ai fini dell'affidamento di concessioni regolate dalla Legge n. 80 del 1987 ed i criteri di scelta di cui all'art. 3, comma 4, della predetta Legge, sono stabiliti nelle tabelle 1, 2 e 3 e relative note esplicative, allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le misure percentuali dei valori minimi dei requisiti riportati nella tabella I sono stabilite nei successivi articoli 2 e 3, rispettivamente per i candidati che intendono partecipare singolarmente e per quelli che intendono partecipare riuniti in consorzi o in raggruppamenti temporanei.

3. Il requisito di cui alla tabella 2 deve essere posseduto dal candidato che si presenta singolarmente, ovvero da ciascuna impresa che intende partecipare riunita in consorzio o in raggruppamento temporaneo.

Art. 2.

1. L'impresa singola deve essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 in misura non inferiore al 100% (cento per cento) del valore minimo fissato per ciascun requisito.

Art. 3.

1. Ogni impresa facente parte di raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell'art. 20 e seguenti della Legge 8-8-1977, n. 584, o di consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, deve essere in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, nelle misure percentuali di seguito specificate, fermo restando che il totale dei valori corrispondenti a ciascun requisito non deve essere inferiore al 100% (cento per cento) del valore minimo fissato per ciascuno di essi.

2. Nel caso di cui all'art. 21, comma 1, della Legge n. 584 del 1977, come modificato dall'art. 9 della Legge 8-10-1984, n. 687 (integrazione orizzontale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati:

a) da una impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, in possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 in misura percen- tuale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei valori minimi ivi fissati;

b) da altre imprese, che nel raggruppamento temporaneo svolgono la funzione di mandanti, ognuna delle quali in possesso di ciascuno di detti requisiti in misura non inferiore al 10% (dieci per cento).

3. L'impresa di cui alla lettera a) del precedente comma 2 si intende comunque in possesso:

a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1, se il relativo valore di "cifra d'affari convenzionale triennale" (come definita alla voce n. 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non è inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire;

b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella 1, se il relativo valore di "patrimonio netto" (come definito alla voce n. 5 delle dette note esplicative) non è inferiore a 9,6 (nove virgola sei miliardi di lire);

c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1, se il relativo valore di "affidamenti per cassa e prestito soci" (come definiti alle voci n. 6 e n. 7 delle dette note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) non è inferiore a 6 (sei) miliardi di lire;

d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1, se il relativo valore di "attrezzature e mezzi d'opera" (come definiti alla voce n. 8 delle dette note esplicative) non è inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire;

e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1, se il relativo valore di "importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale" (come definito alla voce n. 9 delle dette note esplicative) non è inferiore a 36 (trentasei) miliardi di lire.

4. Ciascuna impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2 si intende comunque titolare:

a) del requisito contrassegnato con la lettera A della tabella 1, se il rispettivo valore di "cifra d'affari convenzionale triennale" (come sopra definita) non è inferiore a 150 (centocinquanta) miliardi di lire;

b) del requisito contrassegnato con la lettera B della tabella I, se il rispettivo valore di "patrimonio netto" (come sopra definito) non è inferiore a 4,8 (quattro virgola otto) miliardi di lire;

c) del requisito contrassegnato con la lettera C della tabella 1, se il rispettivo valore di "affidamenti per cassa e prestito soci" (come sopra definiti) non è inferiore a 3 (tre) miliardi di lire;

d) del requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1, se il rispettivo valore di "attrezzature e mezzi d'opera" (come sopra definiti) non è inferiore a 9 (nove) miliardi di lire;

e) del requisito contrassegnato con la lettera E della tabella 1, se il rispettivo valore di "importo salari e stipendi attività propria e indiretta triennale" (come sopra definito) non è inferiore a 18 (diciotto) miliardi di lire.

5. Nel caso di cui all'art. 21, comma 2, della Legge n. 584, del 1977, come sostituito dall'art. 9 della Legge n. 687 del 1984 (integrazione verticale), il raggruppamento temporaneo o il consorzio devono essere formati da imprese ognuna delle quali in possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla tabella 1, con valori non inferiori ai valori minimi fissati nella tabella stessa moltiplicati per il rapporto tra importo di concessione di propria competenza e importo totale della concessione. Qualora l'importo delle opere prevalenti implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 3, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di più imprese, purchè un'impresa, che nel raggruppamento temporaneo svolge la funzione di capogruppo, abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 3 e le altre abbiano requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4. Qualora l'importo delle opere scorporate implichi il possesso dei requisiti di cui alla tabella 1 con valori superiori a quelli indicati nel precedente comma 4, detti valori possono essere raggiunti anche mediante la somma dei valori dei requisiti di piu imprese, purché ciascuna abbia requisiti con valori almeno pari a quelli di cui al precedente comma 4.

6. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro, disciplinati dalla Legge 25-61909, n. 422, e relativo regolamento approvato con Regio Decreto 12-2-1911, n. 278, dal Decreto Legge del capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n. 1577, nonchè dalla Legge 17-2-1971, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, partecipano alle gare di cui alla Legge n. 80 del 1987 - singolarmente ovvero riuniti in raggruppamenti temporanei o in consorzi con altre imprese

- documentando o di essere essi stessi in possesso dei requisiti di cui alle tabelle 1 e 2, con valori non inferiori a quelli minimi ivi fissati, oppure che ne sono in possesso, nella misura percentuale prevista ai successivi commi 7 e 8, le cooperative loro consorziate, nominativamente indicate, per conto delle quali i consorzi dichiarano di partecipare.

7. Nel caso in cui il consorzio partecipi singolarmente, i valori dei requisiti della tabella 1, posseduti dalle cooperative che esso ha indicato, devono corrispondere a quanto prescritto, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi, all'art. 1, comma 3, e ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

8. Nel caso in cui il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese, esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera b) del precedente comma 2, tutte le cooperative da esse indicate devono essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla lettera b) del precedente comma 2; ove, invece, il consorzio partecipi a raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti con altre imprese esercitando il ruolo di impresa di cui alla lettera a) del precedente comma 2, una delle cooperative tra quelle da esso indicate, deve essere in possesso dei requisiti della tabella 1 in misura non inferiore a quella prescritta per le imprese di cui alla precedente lettera a) del precedente comma 2 e le altre cooperative devono esserlo almeno nella misura minima prescritta per le imprese di cui alla lettera b) del precedente comma 2.

9. L'impresa - tenuta a dimostrare il possesso del requisito contrassegnato con la lettera A) della tabella 1, attraverso una "cifra d'affari convenzionale triennale" (come definita alla voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) con valore non inferiore a 300 (trecento) miliardi di lire -deve aver sottoposto i propri bilanci a certificazione redatta, secondo le norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 31-3-1975, n. 136 da una società iscritta all'albo speciale delle società di revisione (Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19-5-1988).

10. In via transitoria ove l'impresa non abbia già sottoposto a certificazione i propri bilanci, deve avere almeno validamente conferito l'incarico di certificare il bilancio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico stesso e comunque, a partire dal bilancio relativo all'esercizio 1990.

1. L'amministrazione o ente concedente - qualora in sede di avviso di gara abbia dato notizia di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 80 del 1987, ed il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dalle tabelle 1 e 2 risulti superiore al numero massimo fissato nel predetto avviso - provvede alla relativa scelta utilizzando - oltre al criterio preferenziale previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 80 del 1987 i criteri ed i punteggi riportati nella tabella 3 e relative note esplicative.

2. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano compresi fra quelli indicati come massimi e minimi, i punteggi da assegnare sono determinati mediante le seguenti formule: A (per i criteri n. 1, 2, 3, e 4) ( x ( D

- C )) B

- C A (per il criterio n. 5) ( x ( B

- D )) B

- C dove:

- A punteggio massimo;

- B valore massimo;

- C valore minimo;

- D valore posseduto dal candidato.

3. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano maggiori di quelli indicati come massimi, i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori massimi; qualora invece, siano minori di quelli indicati come minimi i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori minimi.

4. Qualora il candidato sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, i valori relativi alle voci 3, 12, 13, 14, 15, 17, di cui alle citate note esplicative, vanno calcolati sommando i valori relativi alle singole imprese riunite o consorziate, mentre il valore relativo alla voce 16 di cui alle sopracitate note, va calcolato con riferimento ad una sola impresa del raggruppamento o consorzio.

5. Con i criteri ed i punteggi suddetti l'amministrazione forma una graduatoria in base alla quale vengono scelti, in via prioritaria, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 80 del 1987, e, quindi, eventualmente, i candidati privi del requisito preferenziale ora detto.

6. Ai fini del precedente comma 5, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 80 del 1987, sono quelli che comprendono almeno una impresa dotata delle seguenti caratteristiche:

a) aver eseguito, complessivamente negli ultimi tre esercizi, nella regione dove si dovranno realizzare le opere della concessione, lavori diretti e indiretti per una "cifra d'affari" (come definita nella voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) più elevata rispetto a ciascuna delle cifre d'affari in questione relative ad ogni altra regione, poichè tale cifra non sia inferiore al 20% (venti per cento) del totale delle suddette cifre d'affari;

b) avere, nel raggruppamento o nel consorzio, una quota di partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento).

 

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