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D. 16/10/2002

(GU n. 259 del 5-11-2002)

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacitā complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacitā complessiva superiore a 5.000 kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro delle Attivitā Produttive

-Visto il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacitā complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacitā complessiva superiore a 5.000 kg, e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1";

-Visti il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001 e il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello delle attivitā produttive 31 ottobre 2001, concernenti rispettivamente: "Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacitā complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza" e "Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacitā complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacitā complessiva superiore a 5.000 kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994";

- Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, concernente "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";

- Considerate le accertate difficoltā, da parte dei gestori dei depositi di G.P.L., di rispettare il termine di cui ai citati decreti del 10 maggio 2001 e del 31 ottobre 2001, anche in relazione agli obblighi derivanti dall'attuazione dei decreti 19 marzo 2001 e 9 maggio 2001 emanati in attuazione del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la realizzazione delle opere di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al paragrafo 15.2.1, titolo XV, dell'allegato al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 č prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Per le attivitā soggette all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001. Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro delle attivitā produttive Marzano

 

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