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D. 16/07/2002(GU n. 172 del 24-7-2002) Integrazioni interpretative del Decreto 18 dicembre 2001 disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Visto il Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito denominato il "De- creto-Legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare - Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al Decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (di seguito denominati i "decreti dell'Agenzia del demanio") - Visto il Decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 1, dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale Decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonchè la gestione degli stessi (di seguito denominato il "primo Decreto del Ministro dell'economia") -Visto il Decreto ministeriale 18 dicembre 2001, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (di seguito denominato il "secondo Decreto del Ministro dell'economia") - Visto il Decreto ministeriale 15 marzo 2002, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente integrazioni interpretative del Decreto-Legge n. 351 e del secondo Decreto del Ministro dell'economia - Considerato che è emersa la necessità di fornire chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune disposizioni dell'allegato 3 al secondo Decreto del Ministro dell'economia e di apportare modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni dell'allegato 4 al secondo Decreto del Ministro dell'economia Decreta: Art. 1. All'allegato 3, punto 1, secondo paragrafo, del secondo Decreto del Ministro dell'economia, con le parole "Nella prima fase, ciascun immobile è offerto in vendita in blocco in un lotto singolo (ciascuno un "Lotto Singolo )" deve intendersi che, nella prima fase, devono essere offerte in vendita congiuntamente (in blocco) tutte le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione - facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, e trasferite alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo Decreto del Ministro dell'economia - site in un medesimo edificio o in un medesimo complesso immobiliare, che costituiscono nel loro insieme un lotto singolo, con riferimento al quale sono fissati i termini e le condizioni di vendita. Art. 2. In relazione ai lotti aggregati ovverosia ai lotti formati da più lotti singoli, i riferimenti contenuti nell'allegato 3 al secondo Decreto del Ministro dell'economia, al prezzo base d'asta di ciascun immobile facente parte del lotto aggregato si intendono come riferimenti al prezzo base d'asta di ciascun lotto singolo facente parte del lotto aggregato. I riferimenti, nei punti 3 e 4 dell'allegato 3 al secondo Decreto del Ministro dell'economia, a diritti di prelazione dei conduttori per i lotti singoli o per i lotti aggregati offerti in vendita si intendono come riferimenti al diritto di prelazione eventualmente spettante al conduttore in relazione a ciascun lotto singolo da questi condotto interamente in locazione, offerto in vendita come tale o in forma aggregata e non in relazione alle singole unità immobiliari facenti parte di detto lotto singolo. Art. 5. Il termine di venti giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, previsto all'allegato 4, paragrafo 9, del secondo Decreto del Ministro dell'economia, può essere esteso, sino a quaranta giorni, al fine di agevolare l'accesso all'acquisto e consentire ai soggetti interessati all'acquisto degli immobili che intendano ricorrere a forme di finanziamento di espletare le pratiche all'uopo necessarie nei termini previsti per addivenire al rogito notarile. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2002 p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Armosino Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
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